Cassazione Penale, Sentenza n. 37937/2025 del 21/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza che aveva dichiarato la responsabilità penale di Marco Peviani per il reato di guida in stato di ebbrezza (fatto del 16/07/2021, ex art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis, cod. strada). Il ricorso in Cassazione deduceva l'inutilizzabilità dei prelievi ematici e della prova alcolica per l'omesso avviso da parte degli operanti della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, richiamando l'omissione degli adempimenti previsti dagli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.; la difesa lamentava inoltre che, non risultando tale avviso nel verbale, la prova dell'avvenuto avviso non potesse essere desunta dalla sola deposizione dell'agente verbalizzante.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'adempimento dell'obbligo di dare l'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia può essere provato mediante la deposizione dell'agente operante quando tale avviso non risulti dal verbale. Ha inoltre precisato che la norma non richiede che l'avviso sia dato per iscritto. Per tali ragioni la censura è stata ritenuta manifestamente infondata. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada
art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis
Norma sanzionatoria per la guida in stato di ebbrezza; applicata per dichiarare la responsabilità penale dell'imputato in relazione al fatto del 16/07/2021.
art. 114 disp. att. c.p.p.
Riguarda l'avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia. La Corte ha interpretato che l'avviso non richiede forma scritta e che, se non risultante dal verbale, la sua avvenuta comunicazione può essere provata mediante la deposizione dell'agente operante.
art. 356 c.p.p.
Richiamato dalla difesa come norma collegata agli obblighi degli operanti nella verbalizzazione; la Corte ha ritenuto che l'eventuale omissione formale non rende automaticamente inutilizzabile la prova se l'adempimento può essere dimostrato diversamente (es. deposizione dell'agente).
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata in relazione ai griefes di cassazione (forma e contenuto del ricorso); usata per inquadrare la censura sollevata dal difensore in Cassazione.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in ordine alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: laddove non sussista assenza di colpa nel ricorrente, è possibile la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (segnatamente Sez. 4 n. 18349/2021 e Sez. 4 n. 3725/2019)
Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021 (Piva); Sez. 4, n. 3725 del 10/09/2019 (Tartaro); Sez. 4, n. 14621 del 04/02/2021 (Sforza)
Precedenti che confermano il principio secondo cui l'avvenuto adempimento dell'obbligo di avviso può essere provato con la deposizione dell'agente e che l'avviso non deve necessariamente essere dato per iscritto.
Massime di principio
- In procedimenti per guida in stato di ebbrezza, la mancata indicazione nel verbale dell'avviso circa la facoltà di farsi assistere da difensore non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova: l'adempimento può essere provato anche mediante deposizione dell'agente operante.
- La norma procedurale che impone l'avviso non richiede forma scritta a meno che una specifica disposizione non lo preveda; la prova dell'avviso può quindi essere orale e documentata tramite testimonianza degli operanti.
- La censura processuale fondata esclusivamente sull'omessa formalizzazione dell'avviso è debole se l'amministrazione della prova può ricorrere ad altri mezzi (es. deposizione dell'agente); chi lamenta l'illegittimità deve dimostrare l'effettiva pregiudizialità dell'omissione.
- In Cassazione i ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie; la mancanza di colpa grave nella proposizione del ricorso può incidere sull'entità della sanzione, ma non evita automaticamente la condanna.
- Per difendersi efficacemente in casi simili conviene acquisire elementi probatori sulla mancata comunicazione dell'avviso (es. rilievi fotografici del verbale, testimonianze indipendenti, mancata verbalizzazione di atti che dimostrino l'avviso) poiché la sola assenza formale nel verbale è spesso superabile dalla prova testimoniale degli agenti.
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