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Sentenza

Sentenza n. 6572/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza ter) n. 14446 del 21 luglio 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III-ter, n. 14446 del 21 luglio 2025, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso principale e respinto i motivi aggiunti contro il diniego di riesame e conferma della decadenza dell’impianto dalla graduatoria degli incentivi GSE

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità concedente incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva ottenuto l’iscrizione al Registro GSE previsto dal d.m. 6 luglio 2012 e il riconoscimento dell’incentivo, collocandosi al secondo posto nella graduatoria. Successivamente il GSE aveva disposto la decadenza dalla graduatoria e negato l’accesso alle tariffe incentivanti, rilevando, tra l’altro, che nella dichiarazione sostitutiva presentata per l’iscrizione era stata indicata una data del titolo concessorio anteriore a quella effettiva e che, al momento della domanda, il titolo non era ancora stato rilasciato. La società aveva quindi chiesto il riesame ai sensi dell’art. 56, comma 8, d.l. 76/2020, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 237/2020. Il GSE aveva inizialmente respinto l’istanza e, dopo ulteriori verifiche, aveva adottato il provvedimento del 17 ottobre 2022, confermando il diniego e la decadenza. In primo grado la società aveva dedotto violazione degli obblighi partecipativi, difetto di motivazione e istruttoria, violazione della disciplina sugli incentivi, dei principi di affidamento, proporzionalità, par condicio e tassatività delle cause di esclusione, nonché falsa applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 237/2020. In appello ha contestato: l’improcedibilità del ricorso principale; l’assenza di un nuovo preavviso di rigetto e l’omessa pronuncia del TAR; l’erronea valorizzazione del titolo concessorio rilasciato l’11 luglio 2014 anziché della sottoscrizione del disciplinare di concessione del 24 giugno 2014; la mancata riammissione alla procedura alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 237/2020.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha confermato che il provvedimento del 26 giugno 2017 era stato superato dal successivo provvedimento del 17 ottobre 2022, sicché correttamente il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso principale, essendo il secondo atto divenuto l’unico provvedimento lesivo. È stata esclusa la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990: il provvedimento del 17 ottobre 2022 aveva natura confermativa, poiché ribadiva ragioni già comunicate e non comportava una nuova ponderazione degli interessi né la rimozione di un precedente atto favorevole. Inoltre, la società non aveva indicato quali elementi nuovi avrebbe potuto rappresentare nel procedimento e che avrebbero potuto determinare un diverso esito; non era sufficiente riproporre argomenti già noti o già esposti. È stata respinta anche la censura di omessa pronuncia, poiché la sentenza di primo grado aveva esaminato le doglianze, anche mediante motivazione per relationem a precedenti giurisprudenziali espressamente richiamati. Nel merito, il Collegio ha ritenuto decisiva la data effettiva del rilascio del titolo concessorio: alla data della domanda di iscrizione al Registro, la società aveva sottoscritto il disciplinare ma non possedeva ancora il titolo concessorio, rilasciato solo l’11 luglio 2014. La dichiarazione sostitutiva aveva pertanto indicato anticipatamente una data non corrispondente al vero, consentendo alla società di partecipare alla procedura pur in assenza di un requisito richiesto. La sottoscrizione del disciplinare non poteva essere equiparata al rilascio del titolo, né la società poteva invocare prassi regionali diverse o errori commessi dall’amministrazione in altri casi, mancando l’identità delle situazioni. Il GSE esercita, in questi casi, un potere di verifica che conduce a una decadenza vincolata e accertativa, non a un annullamento d’ufficio in autotutela: una volta accertata la non veridicità della dichiarazione e l’assenza del requisito sostanziale, la decadenza è dovuta. Non era configurabile un falso innocuo, poiché la dichiarazione aveva prodotto un vantaggio oggettivo, permettendo la partecipazione alla procedura e l’inserimento in graduatoria. Neppure il soccorso istruttorio poteva essere utilizzato per alterare le regole di trasparenza, non discriminazione e par condicio nella distribuzione di risorse pubbliche. Quanto alla sentenza della Corte costituzionale n. 237/2020, la riammissione è stata ritenuta possibile soltanto quando l’errata indicazione della data del titolo concessorio non abbia procurato alcun vantaggio nella graduatoria. Tale condizione mancava nel caso concreto, poiché la retrodatazione aveva consentito la partecipazione alla selezione in assenza del requisito. Sono state quindi confermate la decadenza dall’incentivo e la legittimità del diniego di riesame. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 56, comma 8, d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020

    Consente il riesame e l’eventuale riammissione agli incentivi nei rapporti non esauriti, secondo i limiti individuati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 237/2020; la riammissione non opera quando l’errata indicazione della data del titolo abbia procurato un vantaggio nella graduatoria.

  • art. 42, commi 3 e 4-sexies, d.lgs. 28/2011

    Attribuisce al GSE i poteri di verifica e controllo sugli incentivi; la decadenza conseguente all’accertata mancanza dei requisiti oggettivi è qualificata come atto vincolato e accertativo, non come esercizio di autotutela decisoria.

  • d.m. 6 luglio 2012, artt. 9, 10 e 24

    Disciplina l’iscrizione ai Registri e i requisiti e criteri per l’accesso agli incentivi; per gli impianti idroelettrici rileva il possesso del titolo concessorio alla data della domanda di iscrizione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione del preavviso di rigetto non è configurabile quando il provvedimento successivo sia meramente confermativo di un diniego già motivato e il privato non indichi elementi nuovi che avrebbero potuto condurre a un diverso esito.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Non disciplina direttamente la decadenza dagli incentivi: il provvedimento decadenziale del GSE, fondato sulla non veridicità della dichiarazione e sulla mancanza del requisito, è distinto dall’annullamento d’ufficio.

  • artt. 71 e 75 d.P.R. 445/2000

    Fondano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e le conseguenze della non veridicità; l’operatore è gravato da un dovere particolarmente rigoroso di completezza e veridicità.

  • art. 73 c.p.a.

    Impone il rispetto dei termini per il deposito delle memorie; la memoria di replica depositata oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile non è stata esaminata.

  • art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.

    Concorre a determinare il termine per il deposito delle memorie e delle repliche nel giudizio amministrativo.

Massime di principio

  • Nelle procedure per l’attribuzione di incentivi pubblici fondate su dichiarazioni sostitutive, il partecipante è gravato da un rigoroso obbligo di completezza, diligenza e veridicità; la non veridicità di un dato rilevante per la partecipazione o per la posizione in graduatoria esclude la tutela dell’affidamento e può giustificare la decadenza dal beneficio.
  • La decadenza dagli incentivi pubblici, quando sia prevista dalla disciplina di settore e consegua all’accertata falsità o non veridicità delle dichiarazioni ovvero alla mancanza di un requisito sostanziale, costituisce un potere vincolato e accertativo, distinto dall’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990; non richiede quindi una nuova ponderazione dell’interesse pubblico comparabile a quella propria dell’autotutela decisoria.
  • Ai fini dell’accesso a incentivi subordinati al possesso di un titolo concessorio, la data rilevante è quella del rilascio del titolo richiesto dalla disciplina della procedura, non quella della sottoscrizione del disciplinare o di una fase antecedente del procedimento, salvo che la lex specialis equipari espressamente tali atti.
  • La riammissione a una procedura incentivante, consentita in applicazione di una pronuncia di incostituzionalità, presuppone che l’errata indicazione del requisito non abbia procurato al richiedente alcun vantaggio nella graduatoria o nella partecipazione; quando la dichiarazione non veritiera abbia consentito l’accesso alla selezione, la riammissione non è possibile.
  • Il preavviso di rigetto non costituisce un adempimento meramente formale: chi deduce la sua omissione deve indicare gli elementi fattuali o valutativi nuovi che avrebbe potuto introdurre e che avrebbero potuto influire sull’esito. L’onere non è assolto mediante la mera riproposizione di argomenti già conosciuti dall’amministrazione o già esposti nel procedimento precedente.
  • Il soccorso istruttorio, anche quale espressione dei doveri di collaborazione e buona fede, non può essere utilizzato per sanare una dichiarazione non veritiera su un requisito sostanziale o per modificare ex post le condizioni di partecipazione, quando ciò alteri trasparenza, non discriminazione e par condicio nella distribuzione di risorse pubbliche.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiAppello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSoccorso istruttorioLegittimo affidamentoTermini del procedimento

Testo integrale

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