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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02421/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un creditore, titolare di un pegno sul 50% delle quote di una società a garanzia di un proprio credito, aveva agito per il risarcimento del danno sostenendo che la società, tramite un atto di compravendita di immobili sociali e le correlate operazioni di pagamento/accollo, fosse stata di fatto "spogliata" dei suoi unici cespiti, con conseguente perdita della garanzia patrimoniale e pignoratizia. Il tribunale aveva accolto la domanda nei confronti di alcuni convenuti e l'aveva rigettata nei confronti del notaio rogante; la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo non provati i pagamenti dedotti come parte del prezzo e non provato un accollo liberatorio dei debiti sociali, nonché ravvisando un illecito nella compromissione del valore delle quote oggetto di pegno. In cassazione, i ricorrenti hanno denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che l'attore non avesse provato i presupposti dell'illecito ex art. 2043 c.c.; in particolare hanno contestato: l'irrilevanza della partecipazione di uno dei ricorrenti all'atto di vendita, perché l'alienazione riguardava gli immobili e non le quote; l'assenza di prova del dolo e del nesso causale; la natura satisfattiva dei pagamenti eseguiti nel tempo dal promissario acquirente; la rilevanza liberatoria dell'accollo dei debiti; l'inesistenza di un dovere del terzo ricorrente di garantire il valore delle quote sociali. La Corte ha però ritenuto che la doglianza, sotto la veste della violazione di legge, mirasse in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e a un nuovo accertamento dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha precisato, con riguardo a uno dei ricorrenti, anche il difetto di legittimazione e di interesse all'impugnazione. Ha affermato che la violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, mentre non può essere fatta valere per contestare la valutazione delle prove, che è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale. Poiché il motivo si risolveva nella critica del giudizio di fatto e richiedeva persino un accesso diretto agli atti di merito, la Corte lo ha ritenuto estraneo al perimetro del ricorso per cassazione. Ha inoltre condannato i ricorrenti in solido alle spese in favore di entrambi i controricorrenti, al pagamento di una somma per პასუხისმგabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione è configurabile solo quando il giudice assegna l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole sui fatti costitutivi e sulle eccezioni; non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non può essere usato per trasformare in vizio di violazione di legge una censura che riguarda in realtà l'apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La contestazione della valutazione delle prove è, semmai, riconducibile al vizio motivazionale nei limiti consentiti, non alla violazione dell'art. 2697 c.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale incontra il relativo limite applicabile ratione temporis.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti come parametro della pretesa risarcitoria, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 2932 c.c.

    È menzionato solo per ricostruire il contesto negoziale del promissario acquirente che aveva intrapreso l'azione per l'esecuzione in forma specifica.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 67 c.p.c.

    Richiamato dalla corte d'appello come dovere di custodia del bene/valore delle quote, ma il riferimento nel testo appare incidentale rispetto alla decisione di legittimità.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha ravvisato responsabilità aggravata per avere proposto un motivo radicalmente difforme dal paradigma del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice di merito abbia erroneamente ripartito l'onere della prova; se la doglianza attacca la credibilità, l'attendibilità o l'idoneità delle prove, il motivo è inammissibile perché investe il merito.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio né un autonomo accertamento dei fatti; un ricorso che miri a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con quello della parte ricorrente esula dal perimetro del giudizio di cassazione.
  • La censura formulata come violazione di legge, ma volta in realtà a contestare il fatto storico e la sua ricostruzione, deve essere dichiarata inammissibile, anche quando si invochi la responsabilità aquiliana o il nesso causale.
  • In presenza di doppia conforme, la possibilità di far valere vizi motivazionali è ulteriormente limitata dal relativo regime processuale.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente incoerente rispetto al modello legale del giudizio di cassazione può integrare responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàResponsabilità precontrattuale

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