Sentenza n. 14139/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento del provvedimento del Ministro dell'Interno del 31/01/2020 n. -OMISSIS-, notificato in data 20/01/2023, con il quale è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. f) della Legge 5 febbraio 1992 n. 91 e di tutti gli atti a tale provvedimento preparatori, presupposti, connessi e conseguenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza adottato dal Ministro dell’Interno, deducendo, in primo luogo, violazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, difetto di istruttoria, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e difetto di motivazione. Ha contestato la ricostruzione della propria posizione giudiziaria, sostenendo che diversi precedenti e procedimenti penali richiamati dall’Amministrazione fossero inesistenti, definiti con assoluzione, prescrizione, non doversi procedere, estinzione o comunque non ostativi. Ha inoltre dedotto che anche il procedimento relativo alla dichiarazione resa nella domanda di cittadinanza circa l’assenza di condanne penali si fosse concluso con assoluzione. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, lamentando di non avere avuto tempestiva ed effettiva conoscenza del preavviso di rigetto inserito nel portale informatico ministeriale e, soprattutto, che l’Amministrazione non avesse esaminato le osservazioni e la documentazione difensiva trasmesse tramite PEC il 28 ottobre 2019, prima dell’adozione del diniego del 31 gennaio 2020, sebbene oltre il termine di dieci giorni indicato nel preavviso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso sulla base della fondatezza assorbente del secondo motivo, senza esaminare nel merito le contestazioni relative ai precedenti penali. Dagli atti risultava che il ricorrente aveva trasmesso osservazioni dopo la scadenza del termine di dieci giorni previsto dal preavviso, ma prima della conclusione del procedimento. Il Ministero, adottando il diniego in data successiva, avrebbe dovuto esaminare tali osservazioni oppure motivare specificamente le ragioni della loro eventuale non considerazione. Il termine previsto dall’art. 10-bis è stato ritenuto non perentorio, in mancanza di un’espressa qualificazione legislativa. Poiché il provvedimento finale affermava erroneamente che non erano state presentate osservazioni entro i termini e non ne teneva conto, il diniego è stato annullato per violazione delle garanzie partecipative. Il Ministero è stato onerato, in via conformativa, di riaprire il procedimento e di pronunciarsi sui fatti e sulle argomentazioni dedotti dal ricorrente. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
Disciplina la concessione della cittadinanza italiana allo straniero residente legalmente in Italia per il periodo previsto dalla legge; il diniego è stato impugnato anche sotto il profilo della corretta valutazione dei precedenti penali e dell’integrazione sociale.
art. 10-bis legge n. 241/1990
Il termine di dieci giorni per presentare osservazioni al preavviso di rigetto non è perentorio se la legge non lo qualifica espressamente come tale. Le osservazioni pervenute dopo il termine, ma prima dell’adozione del provvedimento finale, devono essere valutate dall’Amministrazione, che deve motivare sull’eventuale mancata considerazione.
art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990
La sanatoria dei vizi procedimentali non trova applicazione quando l’omessa partecipazione incide sull’esercizio di un potere discrezionale, come ritenuto dal TAR nella fattispecie.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, il termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per presentare osservazioni al preavviso di rigetto non è perentorio in assenza di un’espressa previsione legislativa.
- Le osservazioni presentate oltre il termine indicato nel preavviso di rigetto, ma prima dell’adozione del provvedimento conclusivo, devono essere esaminate dall’Amministrazione, la quale deve comunque motivare sulle ragioni dell’eventuale mancata considerazione.
- L’omessa valutazione delle osservazioni tempestivamente acquisite prima della conclusione del procedimento viola le garanzie partecipative e determina l’illegittimità del provvedimento finale, quando l’Amministrazione esercita un potere discrezionale.
- In presenza di un potere discrezionale, l’omessa valutazione delle osservazioni presentate dopo il termine dell’art. 10-bis, ma prima della decisione finale, non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
- L’annullamento del diniego per omessa valutazione delle osservazioni comporta la riapertura del procedimento e impone all’Amministrazione di pronunciarsi sui fatti e sulle argomentazioni rappresentati dall’interessato.
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