Cassazione Civile, Ordinanza n. 27300/2021 del 07/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (custode)
La controversia
La controversia trae origine da una caduta sulle scale di un centro commerciale, avvenuta il 22 novembre 2013, che il danneggiato attribuiva alla presenza di alcune gocce d'acqua rese poco visibili dall'illuminazione artificiale del luogo. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta contro la società proprietaria del centro commerciale. L'appello era stato poi dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Il ricorso per cassazione era proposto ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. con due motivi: con il primo si deduceva violazione o falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c.; con il secondo si deduceva violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 2051 e 2729 c.c. La società resistente chiedeva l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto mancante un requisito speciale di ammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado dopo la declaratoria di inammissibilità dell'appello: il ricorrente non aveva indicato nell'atto di cassazione i motivi di appello già proposti, limitandosi a richiamarli come riportati e trascritti, senza darne effettiva menzione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel ricorso ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., occorre indicare espressamente i motivi di appello e la motivazione dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., per dimostrare l'assenza di giudicato interno sulle questioni devolute. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 348-ter, comma 3, c.p.c.
ricorso "per saltum" avverso la sentenza di primo grado dopo l'inammissibilità dell'appello
Consente il ricorso diretto per cassazione contro la sentenza di primo grado, ma richiede il rispetto di specifici oneri di allegazione processuale.
art. 348-bis c.p.c.
ordinanza di inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento
La declaratoria di inammissibilità dell'appello rileva come presupposto del ricorso ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti di causa
Nel ricorso ordinario ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. deve ricomprendere anche i fatti processuali del primo e del secondo grado e, soprattutto, l'indicazione dei motivi di appello.
art. 329 c.p.c.
il processo si è comunque sviluppato secondo le ordinarie sue regole
Anche nel ricorso per saltum permane la regola del giudicato interno formatosi sulle parti non impugnate della sentenza di primo grado.
art. 2051 c.c.
violazione e/o falsa applicazione
Norma invocata dal ricorrente quale base della responsabilità del custode per il danno da cosa in custodia.
art. 1227 c.c.
violazione e/o falsa applicazione
Norma invocata dal ricorrente in relazione al concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno.
art. 115 c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
Richiamato dal ricorrente per contestare l'apprezzamento delle prove e della CTU.
art. 2729 c.c.
Invocato in connessione alla prova per presunzioni e alla ricostruzione del fatto dannoso.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato quanto al rito camerale e alla comunicazione della proposta alle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
pari a quello previsto per il ricorso
Serve a determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., l'indicazione espressa dei motivi di appello è requisito speciale di ammissibilità; il mero richiamo per relationem all'atto di appello non è sufficiente.
- In tale ricorso devono essere indicati anche la motivazione dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. e gli elementi necessari a verificare che non si sia formato giudicato interno sulle questioni dedotte.
- Il ricorso ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. conserva natura di ricorso ordinario e, quindi, deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali rilevanti, incluse le domande ed eccezioni non accolte in primo grado.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento non elimina la necessità di confrontarsi, nel ricorso per cassazione, con i limiti derivanti dal giudicato interno formatosi sulle questioni non devolute in appello.
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