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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38976/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

Una società correntista aveva convenuto in giudizio un istituto di credito deducendo che su due conti correnti assistiti da apertura di credito fossero stati applicati interessi debitori ultralegali e anatocistici, una non corretta applicazione dei giorni valuta e commissioni e spese non dovute. Chiedeva l'accertamento della nullità delle clausole ritenute viziate, la ricostruzione del saldo dei rapporti e la condanna della banca alla ripetizione dell'indebito. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d'appello aveva parzialmente riformato la decisione riducendo l'importo ripetibile. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2709 e 2710 c.c., censurando il diniego di utilizzabilità probatoria del partitario contabile prodotto per la ricostruzione del rapporto, nonostante la produzione solo parziale degli estratti conto; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 2946 c.c., sostenendo che la banca, per opporre la prescrizione, avrebbe dovuto provare l'esistenza di rimesse solutorie, e che tale prova mancava.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che l'estratto conto non è l'unico mezzo di prova per ricostruire l'andamento del rapporto di conto corrente e che, in presenza di estratti mancanti, il giudice può valorizzare anche altre scritture contabili o documenti, purché idonei a fornire indicazioni certe e complete sull'andamento del conto, anche avvalendosi di consulenza tecnica contabile. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché fondato su una ricostruzione fattuale non corrispondente a quella accertata dalla Corte d'appello: il giudice di merito aveva già rilevato che per uno dei conti non vi erano versamenti oltre fido, mentre per l'altro erano state individuate rimesse idonee a ripianare l'extra-fido. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2709 c.c.

    Le scritture contabili dell'imprenditore possono essere valorizzate, insieme ad altri documenti, per ricostruire l'andamento del conto quando manchino parte degli estratti conto, se forniscono indicazioni certe e complete.

  • art. 2710 c.c.

    Le scritture contabili possono essere utilizzate dal giudice come elemento probatorio nella ricostruzione del rapporto bancario, senza che gli estratti conto siano l'unica prova ammessa.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato in tema di prescrizione ordinaria del diritto di ripetizione; il motivo è stato però dichiarato inammissibile perché muoveva da un fatto non corrispondente all'accertamento di merito.

  • Cass. Sez. U. 13 giugno 2019, n. 15895

    L'onere di allegazione dell'istituto di credito che eccepisce la prescrizione è assolto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di profittarne, senza necessità di indicare specificamente le rimesse solutorie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione dell'indebito relativo a un conto corrente bancario, l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova per ricostruire le movimentazioni del rapporto: il giudice può utilizzare anche altri documenti o scritture contabili, purché idonei a fornire dati certi e completi sull'andamento del conto.
  • Quando manchi la produzione integrale degli estratti conto, la ricostruzione del saldo può essere compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio che elabori i dati risultanti dai documenti prodotti in causa.
  • L'attore in ripetizione non è tenuto a produrre necessariamente tutti gli estratti conto mensili se dagli altri documenti disponibili è possibile desumere con affidabilità l'andamento del rapporto e il saldo iniziale del periodo rilevante.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se presuppone una situazione fattuale diversa da quella accertata dal giudice di merito; non è consentito censurare la decisione sulla base di un fatto non riconosciuto nella sentenza impugnata.
  • In materia di eccezione di prescrizione nei rapporti bancari, l'istituto di credito soddisfa l'onere di allegazione indicando l'inerzia del correntista e la volontà di avvalersene, senza dover necessariamente specificare le singole rimesse solutorie.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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