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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3035/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava violazione degli artt. 125 e 297, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per la mancata retrodatazione dei termini massimi di custodia cautelare da parte del Tribunale del Riesame. L'imputato sosteneva che la seconda ordinanza cautelare era in realtà collegata alla prima (contestazione a catena) e che le informazioni utilizzate per il secondo provvedimento comprendevano fatti già noti all'epoca del primo, con il rischio di dilatare indebitamente la durata complessiva della custodia cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il delitto associativo fosse contestato con formula aperta come reato 'a condotta perdurante', quindi riferibile anche a condotte successive all'esecuzione della prima ordinanza cautelare. In base alla giurisprudenza di legittimità richiamata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, è ammessa solo se i fatti oggetto della seconda ordinanza sono stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza; nel caso concreto non è stato fornito alcun elemento che dimostrasse la cessazione della partecipazione all'associazione alla data della prima ordinanza. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale nel motivo di ricorso; la decisione si concentra soprattutto sull'art. 297, comma 3, e sulla giurisprudenza interpretativa

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare può operare solo con riguardo a fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza. Non si può retrodatare per coprire la prosecuzione di un'attività criminosa successiva alla prima ordinanza, soprattutto quando il reato è contestato con formula aperta come 'perdurante'.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a esito della decisione; applicazione formale prevista dalla sentenza

Massime di principio

  • La retrodatazione dei termini di custodia cautelare (art. 297, comma 3) è possibile solo se i fatti oggetto della successiva ordinanza sono antecedenti alla prima ordinanza e non formano parte di una prosecuzione della condotta.
  • Quando il reato associativo è contestato con formula 'aperta' o come condotta perdurante, il giudice non può retrodatare la custodia per coprire attività criminose verificatesi dopo la prima ordinanza, a meno che non emergano elementi che dimostrino la cessazione della partecipazione dell'imputato all'epoca della prima ordinanza.
  • L'accusa non può eludere i limiti di durata massima della custodia cautelare mediante frazionamento delle ordinanze, ma il ricorrente deve fornire elementi concreti (es. prova di recesso o cessazione della condotta) per ottenere la retrodatazione.
  • In presenza di contestazione aperta, la difesa può proporre una diversa ricostruzione temporale e produrre elementi idonei a dimostrare che gli atti posti a fondamento della seconda ordinanza erano in realtà anteriori e cessati alla data della prima; senza tali elementi la giurisprudenza tende a escludere la retrodatazione.
  • Nelle impugnazioni cautelari è determinante distinguere fatti 'diversi' e anteriori rispetto a fatti che costituiscono prosecuzione della condotta: la qualificazione temporale e probatoria è essenziale per valutare l'ammissibilità della retrodatazione.

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