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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23634/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la violazione dell'art. 76 del d.lgs. n. 159 del 2011, alla pena di mesi quattro di arresto. L'unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Secondo la difesa, il giudice di appello avrebbe errato nel non riconoscere la non punibilità. La Corte territoriale aveva però motivato il diniego richiamando la non trascurabile entità della vicenda, l'allarmante personalità dell'imputato, l'intensità del dolo e la non occasionalità della condotta desumibile dai precedenti, compresa una precedente condanna per violazione della sorveglianza speciale. In cassazione, il ricorso si limitava sostanzialmente a riproporre le censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni del rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello sul diniego dell'art. 131-bis c.p., osservando che, ai fini della particolare tenuità del fatto, il giudizio sull'offesa va compiuto con riferimento ai criteri dell'art. 133, comma primo, c.p. e non richiede l'esame di tutti gli elementi valutativi, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Ha inoltre rilevato che il ricorso non si confrontava in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riprodurre genericamente censure già dedotte in appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma incriminatrice oggetto di contestazione e di conferma della condanna nei giudizi di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata negata perché l'offesa non è stata ritenuta tenue alla luce dei criteri dell'art. 133, comma primo, c.p., valorizzando entità del fatto, personalità dell'imputato, intensità del dolo e non occasionalità della condotta.

  • art. 133, comma primo, c.p.

    Costituisce il parametro di riferimento per il giudizio di tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.; non occorre la disamina di tutti gli elementi, ma solo di quelli ritenuti rilevanti.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sull'offesa deve essere condotto alla luce dei criteri indicati dall'art. 133, comma primo, c.p., potendo il giudice valorizzare solo gli elementi ritenuti significativi.
  • Il diniego dell'art. 131-bis c.p. è sufficientemente motivato quando il giudice dia conto delle ragioni principali della non tenuità, senza dover esaminare in modo analitico tutti i parametri astrattamente rilevanti.
  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile un motivo che si limiti a riproporre genericamente le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
  • La non occasionalità della condotta e i precedenti dell'imputato possono essere valorizzati per escludere la particolare tenuità del fatto, insieme alla gravità concreta della vicenda e all'intensità del dolo.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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