Sentenza n. 3211/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formato sulla sentenza del Tribunale di Monza n. 397/2024, depositata e resa pubblica il 09.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1997/2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza relativa all'erogazione della carta docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2023/24
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza n. 397/2024, che aveva riconosciuto il suo diritto all'erogazione di euro 500,00 annui mediante carta elettronica e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2023/24. Ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato e la condanna al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti, il possibile mancato decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. La ricorrente aveva notificato il titolo esecutivo a indirizzi PEC della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, di uffici scolastici regionali e provinciali e della Direzione generale del personale scolastico, nonché presso l'Avvocatura dello Stato, ma non all'indirizzo PEC primario del Ministero risultante dal Registro delle PP.AA., ossia quello dell'Ufficio di Gabinetto. Il motivo decisivo concerne quindi la validità della notifica del titolo esecutivo e il conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni prima della proposizione dell'azione di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 si applichi anche al giudizio di ottemperanza quando il giudicato abbia ad oggetto un'obbligazione pecuniaria, anche se l'adempimento deve avvenire mediante moneta elettronica. Prima di promuovere l'esecuzione, il creditore deve notificare il titolo esecutivo all'amministrazione debitrice e attendere 120 giorni. In caso di notificazione via PEC, l'indirizzo deve essere individuato secondo i pubblici elenchi normativamente previsti. L'indirizzo del Registro IPA è utilizzabile solo quando l'amministrazione non abbia indicato un domicilio digitale nel Registro delle PP.AA.; in presenza di tale indicazione, la notifica deve essere eseguita presso l'indirizzo PEC primario ivi risultante. Poiché il Ministero aveva indicato nel Registro delle PP.AA. l'indirizzo dell'Ufficio di Gabinetto, le notifiche effettuate ad altri uffici ministeriali, agli uffici scolastici territoriali o all'Avvocatura dello Stato non erano idonee a far decorrere il termine dilatorio. Il comunicato ministeriale sugli indirizzi utili per le notifiche relative alla carta docente, essendo un atto organizzativo privo di efficacia normativa, non poteva sostituire l'indirizzo PEC primario risultante dal Registro delle PP.AA. Neppure la notifica presso l'Avvocatura dello Stato era sufficiente, perché rileva ai fini processuali e non agli effetti sostanziali dell'art. 14 d.l. 669/1996. Non essendo iniziato il decorso dei 120 giorni, l'azione di ottemperanza è stata proposta prematuramente ed è stata dichiarata inammissibile. Le spese sono state compensate per la difesa di mero stile dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Fondamento del diritto della docente all'erogazione della carta docente, riconosciuto dal giudicato del Tribunale ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Base della richiesta di condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma per l'inosservanza del giudicato; la domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità dell'azione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto l'esecuzione di un giudicato relativo a un'obbligazione pecuniaria; la notifica valida del titolo all'amministrazione debitrice è presupposto per il suo decorso.
art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, come modificato dal d.lgs. 179/2012
Individua i pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni telematiche e stabilisce che il domicilio digitale del Registro IPA può essere utilizzato per le notifiche alle pubbliche amministrazioni solo quando l'indirizzo dell'amministrazione non sia presente nel Registro delle PP.AA.; se vi sono più indirizzi, rileva quello PEC primario secondo le Linee guida AgID.
art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994
Rinvia all'indirizzo individuato ai sensi dell'art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012, senza equiparare autonomamente il Registro IPA agli altri pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni amministrative.
art. 16, comma 12, d.l. 179/2012
Rileva quale disciplina del Registro delle PP.AA., nel quale il Ministero aveva indicato il domicilio digitale PEC primario per le notificazioni degli atti giudiziari.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 si applica anche all'azione di ottemperanza diretta a conseguire l'esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, anche quando l'adempimento debba avvenire mediante moneta elettronica.
- Ai fini del decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il titolo esecutivo deve essere notificato all'amministrazione debitrice presso il domicilio digitale individuato secondo i pubblici elenchi previsti dalla legge.
- Il domicilio digitale risultante dal Registro IPA può essere utilizzato per notificare atti giudiziari a una pubblica amministrazione soltanto se l'indirizzo dell'amministrazione non risulta dal Registro delle PP.AA.; ove quest'ultimo contenga più domicili digitali, la notifica deve essere effettuata presso l'indirizzo PEC primario indicato secondo le Linee guida AgID.
- La notifica del titolo esecutivo a un ufficio interno diverso da quello corrispondente al domicilio digitale primario dell'amministrazione debitrice non fa decorrere il termine di 120 giorni, anche se l'ufficio appartiene alla medesima amministrazione.
- La notifica del titolo esecutivo presso l'Avvocatura dello Stato, valida ai fini della rappresentanza processuale dell'amministrazione, non sostituisce la notifica presso la sede legale o il domicilio digitale dell'amministrazione necessaria per gli effetti sostanziali dell'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Un comunicato o atto organizzativo dell'amministrazione, privo di efficacia normativa, non può sostituire il domicilio digitale primario risultante dal Registro delle PP.AA. ai fini della notificazione del titolo esecutivo e del decorso del termine dilatorio.
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