Cassazione Civile, Ordinanza n. 36061/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, dell'adesione del controricorrente e delle dichiarazioni rese dai chiamati all'eredità del ricorrente, rilevando così la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità. Non è stata resa alcuna pronuncia sul merito delle censure né sulle spese, ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia traeva origine dall'impugnazione, proposta da un condomino ai sensi dell'art. 1137 c.c., di una delibera assembleare adottata dal condominio il 30 luglio 2011. Il condomino deduceva plurimi vizi della decisione assembleare: violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa considerazione di profili di illegittimità dedotti nel merito; violazione dell'art. 1136 c.c. per insufficiente specificazione dell'ordine del giorno e per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo in relazione all'approvazione di lavori eseguiti dal condominio; conflitto di interessi dell'amministratore, che avrebbe partecipato anche quale delegato di altri condomini. Il Tribunale rigettava l'impugnazione, la Corte d'appello confermava il rigetto e il soccombente proponeva ricorso per cassazione. Successivamente il difensore del ricorrente rinunciava al ricorso; alcuni chiamati all'eredità del ricorrente, dichiarato deceduto nelle more, chiedevano la cessazione della materia del contendere; il condominio aderiva alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 1137 c.c.
norma posta a fondamento dell'impugnazione della delibera condominiale da parte del condomino.
art. 112 c.p.c.
invocato come parametro di censura per omessa pronuncia o mancata considerazione di questioni dedotte nel merito.
art. 1136 c.c.
richiamato in relazione alla validità della delibera assembleare, con riguardo all'ordine del giorno e al quorum deliberativo.
art. 391 c.p.c.
norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia al ricorso e adesione della controparte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata o comunque non contrastata nei modi di legge, unita all'adesione della controparte e agli ulteriori atti che manifestino la volontà di far cessare la materia del contendere, comporta l'estinzione del processo di legittimità.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, la Corte non deve pronunciarsi sui motivi di impugnazione né sul merito delle censure proposte.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia può essere dichiarata senza pronuncia sulle spese, se il collegio ritiene integrati i relativi presupposti processuali.
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