Sentenza n. 382/2026 - Bari, Sezione 3
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: delle note del 27 febbraio 2026, prot. m_dg. DAPPR22.27/02/2026.0012332.U, prot. m_dg. DAPPR22.27/02/2026.0012337.U e prot. m_dg. DAPPR22.27/02/2026.0012351.U; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6.3.2026: Per l’annullamento delle note datate 6 marzo 2026, prot. n. m_dg. DAPPR22.06/03/2026.0014005.U e prot. n. m_dg.DAPPR22.06/03/2026.0014010.U.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note della stazione appaltante che avevano negato o limitato l’ostensione dell’offerta tecnica e dei giustificativi della verifica di anomalia relativi al Lotto 4
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato le note con cui la stazione appaltante aveva negato l’accesso agli atti di gara relativi al Lotto 4, chiedendo in particolare l’ostensione dell’offerta tecnica e dei giustificativi del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, nonché la condanna alla consegna della documentazione. Dopo un’ostensione parziale, i motivi aggiunti hanno circoscritto la controversia all’elenco delle fatture e degli ordini dei fornitori, con indicazione dei prezzi praticati e dei nominativi dei fornitori. L’Amministrazione e la controinteressata hanno giustificato gli oscuramenti richiamando genericamente strategie di approvvigionamento, margini, assetti dei costi, know-how e posizione competitiva. La ricorrente ha dedotto la necessità di conoscere tali dati per verificare l’effettività e la replicabilità delle condizioni di mercato poste a fondamento dei giustificativi dell’anomalia e per controllare la corrispondenza tra i prezzi dichiarati e quelli effettivamente promessi dai fornitori. Quanto ai nominativi, ha inoltre evidenziato la coincidenza grafica e strutturale delle missive prodotte come giustificativi, ritenendo necessario verificare i documenti vincolanti i fornitori ai prezzi indicati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere per effetto dell’ostensione parziale intervenuta nel corso del giudizio e ha accolto il ricorso per la parte residua. In primo luogo, ha ritenuto legittimo l’oscuramento iniziale disposto d’ufficio dal responsabile del procedimento, poiché la volontà della controinteressata di tutelare il segreto commerciale poteva essere ricavata da una dichiarazione resa in relazione a un lotto analogo della medesima procedura; la successiva dichiarazione dell’11 marzo 2026 ha confermato tale volontà. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che i prezzi di approvvigionamento costituiscano il dato centrale della verifica di sostenibilità dell’offerta e che la loro conoscenza sia necessaria per consentire alla concorrente di contestare effettivamente l’esito della verifica di anomalia. Il richiamo al know-how e alla posizione competitiva è stato giudicato generico e apodittico, non essendo stato indicato il pregiudizio concreto derivante dalla divulgazione dei prezzi. Anche l’oscuramento dei nominativi dei fornitori è stato ritenuto ingiustificato: la coincidenza grafica e strutturale dei giustificativi costituiva un indizio concreto idoneo a giustificare i controlli richiesti, mentre la controinteressata non aveva dimostrato che i nominativi rappresentassero un reale asset competitivo la cui divulgazione avrebbe arrecato un pregiudizio specifico. Il TAR ha quindi ordinato l’ostensione integrale dell’elenco dei prezzi e dei nomi dei fornitori, disponendo che l’ordine fosse eseguito decorso il termine di dieci giorni per l’eventuale appello previsto dall’art. 36, comma 8, d.lgs. n. 36/2023. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il principio di correttezza e buona fede dell’amministrazione consente al responsabile del procedimento di interpretare una volontà di tutela del segreto commerciale già manifestata dalla controinteressata in altro lotto della medesima procedura, senza configurare un autonomo potere di segretazione.
art. 36, comma 8, d.lgs. 36/2023
Il termine per la proposizione dell’appello nel rito relativo all’accesso agli atti di gara è stato considerato pari a dieci giorni per la notifica e il deposito del ricorso; l’ostensione è stata differita sino alla scadenza di tale termine per evitare effetti irreversibili.
Massime di principio
- Nell’accesso agli atti di gara, i prezzi di approvvigionamento posti a fondamento dei giustificativi dell’anomalia costituiscono informazioni essenziali per verificare la sostenibilità dell’offerta e, in assenza di una dimostrazione concreta e specifica del pregiudizio competitivo, non possono essere oscurati mediante un generico richiamo al know-how o alla posizione di mercato.
- La tutela del segreto commerciale richiede che l’operatore economico dimostri concretamente la natura riservata delle informazioni e il pregiudizio specifico derivante dalla loro divulgazione; la mera qualificazione dell’informazione come know-how non è sufficiente.
- Anche i nominativi dei fornitori devono essere ostensibili quando specifici indizi documentali rendano necessaria la loro conoscenza per verificare l’autenticità, la coerenza e l’effettiva riferibilità dei prezzi indicati nei giustificativi dell’offerta anomala, e la controinteressata non dimostri che tali nominativi costituiscano un asset competitivo riservato.
- Il bilanciamento tra accesso difensivo e segreto commerciale deve essere effettuato in concreto, considerando da un lato la necessità dell’informazione per l’esercizio effettivo della tutela giurisdizionale e dall’altro un pregiudizio concorrenziale concreto e specificamente allegato e provato.
- Quando l’ostensione parziale interviene durante il giudizio, la materia del contendere cessa limitatamente ai documenti successivamente consegnati, mentre il giudizio prosegue sulla documentazione rimasta oscurata.
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