Corte di giustizia, Sentenza C-418/22
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 17 maggio 2023. — SA Cezam contro État belge. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance du Luxembourg (Belgio). — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Obblighi di dichiarazione e versamento dell’IVA – Articolo 273 – Sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi da parte del soggetto passivo – Principi di proporzionalità e di neutralità dell’IVA – Diritto alla detrazione dell’IVA – Compatibilità delle sanzioni. — Causa C-418/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto compatibile con il diritto UE una sanzione belga consistente in un’ammenda forfettaria del 20% dell’IVA dovuta prima dell’imputazione dell’IVA detraibile, irrogata per omessa dichiarazione e omesso versamento dell’IVA. Ha però ricordato che il giudice nazionale deve verificare in concreto il rispetto della proporzionalità. La decisione distingue il caso da precedenti in cui la sanzione comprometteva direttamente il diritto alla detrazione o neutralizzava la rettifica dell’IVA indebitamente fatturata.
IVA: compatibilità con il diritto UE di un’ammenda forfettaria del 20% sull’IVA dovuta prima della detrazione, per omessa dichiarazione e omesso versamento, alla luce di proporzionalità e neutralità fiscale.
La questione giuridica
Se l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce dei principi di proporzionalità e neutralità fiscale, osti a una normativa nazionale che sanziona l’omessa dichiarazione e il mancato versamento dell’IVA con un’ammenda forfettaria pari al 20% dell’IVA dovuta prima dell’imputazione dell’IVA detraibile; e se rilevi il fatto che il soggetto passivo abbia poi regolarizzato, volontariamente o meno, il pagamento dell’imposta.
Principio di diritto
L’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE, insieme ai principi di proporzionalità e neutralità fiscale, non osta a una normativa nazionale che punisce l’omessa dichiarazione e il mancato versamento dell’IVA con un’ammenda forfettaria pari al 20% dell’IVA dovuta prima della detrazione, purché il giudice nazionale verifichi che, in concreto, la sanzione resti proporzionata. Tale sanzione, nel caso esaminato, non incide sul diritto alla detrazione dell’IVA a monte né è assimilabile a misure che negano o svuotano tale diritto.
Norme richiamate
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 62, punto 2, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 63 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 167 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 203 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 206 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 250 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 273 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 70, paragrafo 1, codice IVA belga
- Regio decreto belga n. 41 del 30 gennaio 1987
- Tabella G, rubrica V, allegato al regio decreto n. 41
Ammenda IVA forfettaria del 20% per omessa dichiarazione e omesso versamento
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal tribunal de première instance du Luxembourg (Belgio), riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione di una sanzione amministrativa applicata a una società che non aveva presentato per un lungo periodo le dichiarazioni periodiche IVA e non aveva versato l’imposta dovuta. La Corte si pronuncia sull’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE e sui principi di proporzionalità e neutralità fiscale.
Fatti e procedimento principale
SA CEZAM, società belga attiva nel settore della falegnameria e della vetreria, ha impugnato tre decisioni dell’amministrazione finanziaria belga che le avevano inflitto ammende per violazioni della normativa IVA. Dai fatti emerge che, dal giugno 2013, la società non aveva presentato dichiarazioni periodiche IVA; l’amministrazione aveva quindi proceduto ad accertamenti e tassazioni d’ufficio per gli anni successivi. Le ammende erano state calcolate secondo il diritto belga sulla base dell’IVA dovuta prima dell’imputazione dell’IVA detraibile.
Normativa nazionale e unionale rilevante
Sul piano unionale, la Corte richiama in particolare l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di imporre obblighi necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, nel rispetto della parità di trattamento e senza formalità di frontiera. Sono richiamati anche gli articoli 62, punto 2, 63, 167, 206 e 250 della direttiva, ma la Corte li reputa non pertinenti alla soluzione della controversia.
Sul piano nazionale, sono rilevanti l’articolo 70, paragrafo 1, del codice IVA belga, che prevede un’ammenda pari al doppio dell’IVA elusa o pagata in ritardo, e il regio decreto n. 41, che per le infrazioni senza intento fraudolento riduce la sanzione al 20% o al 10% dell’IVA dovuta, a seconda dell’ammontare.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se il diritto UE osti a una normativa nazionale che:
- sanziona l’omessa dichiarazione e il mancato versamento dell’IVA con un’ammenda forfettaria del 20% dell’importo dell’IVA dovuta prima della detrazione;
- non consente, ai fini del calcolo della sanzione, di sottrarre l’IVA assolta a monte ma non detratta a causa dell’omissione dichiarativa;
- prevede la possibilità di riduzione delle ammende solo in assenza di intento fraudolento. Chiedeva inoltre se fosse rilevante che il soggetto passivo avesse poi regolarizzato, volontariamente o involontariamente, il pagamento.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che gli Stati membri, in forza degli articoli 2 e 273 della direttiva 2006/112/CE e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, devono adottare misure idonee ad assicurare la riscossione integrale dell’IVA e a contrastare la frode. In assenza di armonizzazione delle sanzioni, essi possono scegliere quelle ritenute appropriate, ma nel rispetto dei principi di proporzionalità, neutralità fiscale ed effettività.
Quanto alla proporzionalità, la Corte osserva che occorre valutare la natura e la gravità dell’infrazione e le modalità di determinazione della sanzione. Nel caso di specie, l’infrazione non era un mero errore formale: CEZAM aveva omesso per un periodo prolungato sia di dichiarare sia di versare l’IVA, nonostante interventi dell’amministrazione. Inoltre, il diritto belga prevedeva un sistema graduato di ammende e, per le infrazioni senza intento fraudolento, una riduzione al 20% o al 10% dell’IVA dovuta prima della detrazione.
La Corte considera quindi che, fatta salva la verifica del giudice nazionale, un’ammenda del 20% non appare eccedere quanto necessario per garantire l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare la frode. Rileva anche che l’eventuale regolarizzazione successiva del debito fiscale può essere un elemento utile nella valutazione, ma nel caso concreto non risultava una regolarizzazione volontaria.
Quanto alla neutralità fiscale, la Corte ribadisce che il diritto alla detrazione va riconosciuto se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, anche in presenza di omissioni formali, e che l’amministrazione non può imporre condizioni che svuotino tale diritto. Tuttavia, nel caso in esame non risultava che le ammende o la normativa nazionale incidessero sul diritto di detrazione: le disposizioni contestate non sembravano impedire al soggetto passivo di far valere la detrazione, e le autorità belghe avevano proceduto d’ufficio alla detrazione dell’IVA a monte.
La Corte distingue la causa da Salomie e Oltean, in cui un’omissione formale aveva portato al diniego del diritto a detrazione, e da EN.SA., in cui un’ammenda del 100% aveva vanificato la rettifica del debito fiscale derivante dall’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE. Qui, invece, la sanzione colpiva l’omissione di dichiarare e versare l’IVA a valle e non metteva in discussione la detrazione a monte.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE e i principi di proporzionalità e neutralità fiscale non ostano a una normativa nazionale che sanziona la violazione dell’obbligo di dichiarare e versare l’IVA con un’ammenda forfettaria pari al 20% dell’IVA dovuta prima dell’imputazione dell’IVA detraibile. Resta però compito del giudice del rinvio verificare se, nel caso concreto, la sanzione sia effettivamente proporzionata.
Implicazioni pratiche
La decisione conferma che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nella scelta delle sanzioni IVA, purché esse restino effettive, dissuasive e proporzionate. Per gli operatori, la pronuncia è rilevante perché distingue nettamente tra sanzioni che colpiscono omissioni dichiarative o di versamento e misure che, invece, incidono direttamente sul diritto alla detrazione, le quali possono risultare incompatibili con il principio di neutralità fiscale.
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