Cassazione Penale, Sentenza n. 25290/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per vizio di motivazione e errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 627 comma 3 c.p.p.: il difensore contestava che il giudice del rinvio non aveva ottemperato alle indicazioni della Corte di cassazione anteriormente emessa, in particolare non aveva chiarito l'inquadramento della societa Nova Scavi S.r.l. nel presunto 'sistema mafioso' di riciclaggio, non aveva specificato gli elementi di prova da cui risultasse la finalità di agevolare l'associazione mafiosa da parte dei fratelli Maviglia per ciascuno dei dodici assegni contestati, e non aveva adeguatamente valutato la rilevanza della partecipazione del coimputato Farina. Il ricorso denunciava inoltre che la qualificazione dell'aggravante di agevolazione mafiosa richiede una rigorosa verifica della finalità agevolatrice e della consapevolezza dell'ausilio al sodalizio, non desumibile dalla sola contiguità o da legami interpersonali.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sesta Sezione, ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. La Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio non abbia fornito una motivazione adeguata e specifica sui punti indicati nella precedente sentenza di annullamento (in particolare l'inquadramento della Nova Scavi S.r.l. nel sistema mafioso e la dimostrazione, per ciascun assegno, della finalità di agevolare l'associazione), pur avendo il giudice del rinvio ampi poteri di cognizione; per tali carenze la decisione di merito è stata annullata e il processo è stato rimesso per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa)
L'aggravante richiede la prova che l'autore del reato abbia perseguito la finalità di agevolare l'associazione mafiosa; l'appartenenza o i legami con ambienti mafiosi non sono di per sé sufficienti. Occorre una verifica rigorosa della finalità agevolatrice e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio.
art. 627 comma 3 cod. proc. pen.
Il giudice investito del rinvio dopo annullamento per vizio di motivazione ha pieni poteri di cognizione e può rivalutare il compendio probatorio, ma è tenuto a fornire adeguata e specifica motivazione sui punti oggetto della decisione di annullamento; risposte generiche o non pertinenti integrano vizio motivazionale.
Massime di principio
- La qualificazione dell'aggravante di agevolazione mafiosa impone la prova, anche per ogni singolo atto in caso di reati in continuazione, della finalità di favorire l'organizzazione e della consapevolezza del contributo: non basta dimostrare rapporti personali o contiguità.
- Quando la cassazione annulla per carenza motivazionale, il giudice del rinvio può riesaminare il fatto ma deve comunque rispondere in modo specifico e adeguato alle richieste della cassazione; omissioni o motivazioni evasive possono determinare nuovo annullamento.
- In casi che coinvolgono società sospettate di far parte di un 'sistema' di riciclaggio, è necessario documentare il ruolo operativo e la destinazione delle somme sottratte: l'asserita partecipazione della società al sistema mafioso deve essere argomentata e provata.
- La difesa dovrebbe focalizzarsi nel contestare la mancanza di prove sulla finalità mafiosa e sulla consapevolezza dell'agevolazione; l'accusa deve invece provare in modo puntuale la destinazione dei proventi e il collegamento funzionale con l'associazione.
- Se più reati sono uniti dal vincolo della continuazione, l'aggravante va verificata con riferimento a ciascun episodio contestato e non può essere genericamente estesa sulla base della sola presenza di taluni soggetti in alcune operazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25079/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25081/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25082/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25083/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25085/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25086/2024 del 26/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →