Ordinanza n. 645/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento delle fatture-richieste di pagamento specificate in epigrafe del ricorso, emesse in attuazione della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 21 giugno 2022, 266/2022/R/EEL, pubblicata il 23 giugno 2022, del Documento per la consultazione di ARERA 133/2022/R/EEL, della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 4 aprile 2023, 143/2023/R/EEL con il suo Allegato A inviate dal GSE alle Società ricorrenti, quali atti che hanno reso immediatamente lesivi e portato ad effetto i seguenti atti presupposti e connessi, del pari qui tutti impugnati, vale a dire: - della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 21 giugno 2022, 266/2022/R/EEL, pubblicata il 23 giugno 2022, sul sito internet della Autorità (https://www.arera.it/it/docs/22/266-22.htm), recante “Attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti, ivi incluso il Documento per la consultazione di ARERA 133/2022/R/EEL recante “Orientamenti per l’attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - per quanto occorrer possa, delle comunicazioni di richiesta di informazioni inviate dal Gestore Servizi Energetici (GSE) alle Società ricorrenti, recanti “Comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall’articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, cd. 'Decreto Sostegni ter'”, intestati alle Società ricorrenti; - della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 4 aprile 2023, 143/2023/R/EEL, pubblicata il 6 aprile 2023, sul sito internet della Autorità (https://www.arera.it/it/docs/23/143-23.htm), recante “Attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197/22, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti di produzione” e del suo Allegato A NONCHÉ per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, anche se, allo stato, non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SUN POWER 1 S.R.L. il 5\5\2026 : NONCHÉ CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI per l’annullamento previa sospensione cautelare delle diffide di pagamento, delle fatture e delle comunicazioni di compensazione conseguenziali e applicative dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con il presente ricorso per motivi aggiunti, ritualmente inviate dal GSE a far data dal 17/02/2026 alle Società ricorrenti in relazione alle precedenti fatture già impugnate e di ogni ulteriore diffida, fattura, comunicazione di compensazione o richiesta di pagamento emessa a far data dal 17/2/2026 e fino alla data odierna, come quantificati e documentati in narrativa e depositati in atti; NONCHÉ per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, anche se, allo stato, non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni ARERA e atti applicativi del GSE relativi alla richiesta e compensazione di somme sull'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, incluse fatture, diffide e comunicazioni di pagamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore energetico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato le deliberazioni ARERA del 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/EEL, e del 4 aprile 2023, n. 143/2023/R/EEL, il relativo Allegato A, gli atti presupposti e le comunicazioni del GSE concernenti l'inclusione degli impianti nel perimetro applicativo dell'art. 15-bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, nonché le fatture e richieste di pagamento emesse in applicazione di tali atti. Con motivi aggiunti, una delle società ricorrenti ha esteso l'impugnazione alle diffide di pagamento, alle ulteriori fatture e alle comunicazioni di compensazione inviate dal GSE a partire dal 17 febbraio 2026. È stata proposta domanda cautelare di sospensione. Il TAR ha rilevato, in via preliminare e senza definire la questione nel merito, che è dubbia la diretta impugnabilità degli atti esecutivi del GSE e la loro riconducibilità alla giurisdizione amministrativa. Il pregiudizio è stato inoltre allegato con riferimento alla possibile compromissione della stabilità economica dei portfolio di appartenenza delle società, qualificate come SPV, ma non è stato documentato né individualizzato rispetto alla situazione patrimoniale e finanziaria di ciascuna ricorrente. Le società hanno altresì sostenuto l'incidenza delle compensazioni sulla gestione finanziaria in ragione degli importi richiesti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur riservando al merito l'approfondimento delle eccezioni pregiudiziali, ha considerato quantomeno dubbia la diretta impugnabilità delle fatture, degli avvisi di pagamento e delle comunicazioni di compensazione del GSE, nonché la loro riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo. Ha escluso il periculum in mora perché il pregiudizio economico prospettato non era adeguatamente documentato e soggettivizzato con riguardo alla situazione delle singole società e dei rispettivi portfolio. Ha inoltre osservato che gli operatori del settore, tenuti a una qualificata diligenza, avrebbero dovuto adottare per tempo misure gestionali e organizzative per fronteggiare pretese del GSE ragionevolmente prevedibili alla luce del tempo di maturazione delle pretese e del quadro normativo e disciplinare noto. Ha infine rilevato che le somme eventualmente riscosse potrebbero essere recuperate qualora il giudizio di merito si concludesse favorevolmente. Le spese della fase cautelare sono state poste solidalmente a carico delle società ricorrenti, nella misura di euro 1.000 oltre accessori in favore del GSE e di euro 1.000 oltre accessori in favore di ARERA.
Norme richiamate
art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4
interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili
Costituisce la base normativa degli interventi regolatori contestati, ma l'ordinanza non ne definisce in via cautelare la portata sostanziale.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare e costituisce il fondamento processuale della valutazione compiuta dal TAR.
commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Sono richiamati quale ulteriore fondamento normativo della deliberazione ARERA del 4 aprile 2023, senza specifica interpretazione nella fase cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la dubbia diretta impugnabilità degli atti esecutivi e contabili adottati dal soggetto gestore, nonché la dubbia loro riconducibilità alla giurisdizione amministrativa, possono concorrere al rigetto della domanda di sospensione, ferma la riserva dell'approfondimento delle questioni pregiudiziali nella fase di merito.
- Il periculum in mora derivante da un pregiudizio economico deve essere allegato e documentato in modo concreto, individualizzato e riferito alla situazione patrimoniale e finanziaria della specifica parte ricorrente; non è sufficiente richiamare genericamente il rischio per la stabilità economica di un gruppo o di un portfolio di investimento.
- Per un operatore economico qualificato, pretese patrimoniali ragionevolmente prevedibili alla luce del tempo di maturazione e del quadro normativo e regolatorio noto non integrano, di regola, un pregiudizio cautelare non altrimenti fronteggiabile, qualora l'operatore avrebbe potuto predisporre misure gestionali e organizzative adeguate.
- La possibilità di recuperare le somme eventualmente riscosse in caso di esito favorevole del giudizio di merito esclude o attenua il carattere irreparabile del pregiudizio patrimoniale posto a fondamento della domanda cautelare.
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