Sentenza del 22/02/2022 n. 759 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Violazioni di natura formale - Assenza di rischio di perdita erariale e di operazioni fraudolente o abusive - Diritto alla detrazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente impugnava il diniego della detrazione dell'IVA operato dall'Amministrazione in sede di verifica, motivato da violazioni di natura formale e dalla tardiva produzione della documentazione contabile ai sensi dell'art. 52, co. 5, d.P.R. 633/72.
La decisione
La decisione ha accolto il ricorso riconoscendo il diritto alla detrazione dell'IVA. La Corte ha stabilito che il diritto alla detrazione richiede l'effettività dell'acquisto e l'utilizzo ai fini d'impresa, ma non può essere precluso per mere irregolarità formali o per tardiva produzione di documenti quando non sussista rischio di perdita di entrate erariali né siano coinvolte operazioni fraudolente o abusi delle norme comunitarie. Si è richiamata la giurisprudenza della CGUE (sent. 95/07 e 96/07) per escludere una interpretazione eccessivamente punitiva della norma.
Norme richiamate
d.P.R. 633/72
La norma disciplina gli obblighi di documentazione in sede di verifica; la Corte interpreta però che la sola tardiva produzione dei documenti ai sensi dell'art. 52, co. 5 non può automaticamente privare il soggetto del diritto alla detrazione se non emerge rischio di perdita erariale o frode.
Sentenze CGUE
8 maggio 2008, n. 95/07 e n. 96/07
La giurisprudenza comunitaria è richiamata per affermare che non è ammessa una lettura eccessivamente punitiva delle norme IVA: il diritto alla detrazione va rispettato salvo che sussistano elementi concreti di frode o rischio di mancato gettito.
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione IVA sussiste quando l'acquisto è effettivo e il bene/servizio è utilizzato per le finalità dell'impresa; le irregolarità formali non sono di per sé motivo sufficiente per negarlo.
- La tardiva produzione della documentazione in sede di verifica (art. 52, co. 5 DPR 633/72) non implica automaticamente il diniego della detrazione: l'Amministrazione deve provare il rischio di perdita di gettito o l'esistenza di operazioni fraudolente/abusive.
- In caso di contestazioni basate su elementi formali, applicare il principio di proporzionalità: misure sanzionatorie o preclusive del diritto alla detrazione richiedono un fondamento probatorio sul rischio erariale o sulla frode.
- La giurisprudenza comunitaria limita interpretazioni punitive delle norme IVA; pertanto è necessario verificare fattispecie concrete prima di escludere la detraibilità.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente deve comunque documentare l'effettività dell'operazione e l'uso aziendale del bene/servizio; l'onere probatorio grava sull'Amministrazione quando eccepisce frode o rischio di perdita.
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