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Ordinanza

Ordinanza n. 1742/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata attuazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Patti n. 1938, depositata il 25 novembre 2024

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

È stata proposta azione di ottemperanza per ottenere l’adempimento, da parte delle amministrazioni resistenti, dell’obbligo di conformarsi alla sentenza del Tribunale di Patti passata in giudicato. L’Avvocatura dello Stato ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR adito in favore della sede periferica del TAR Sicilia di Catania. In camera di consiglio è stata inoltre rilevata d’ufficio la questione della competenza funzionale inderogabile.

La decisione

Il TAR Sicilia, sede di Palermo, ha dichiarato la propria incompetenza. Ha ritenuto che l’azione di ottemperanza relativa a una sentenza del giudice ordinario rientri nella competenza funzionale inderogabile ai sensi degli artt. 14, comma 3, e 113, comma 2, c.p.a. Poiché la sentenza da eseguire è stata emessa dal Tribunale di Patti, situato in provincia di Messina, la competenza territoriale spetta al TAR Sicilia nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza, individuato nella Sezione staccata di Catania. Il giudice ha precisato che, in materia di competenza funzionale, non rileva la ripartizione interna tra sede del TAR nel capoluogo e sezione staccata. La causa potrà essere riassunta davanti al TAR Sicilia - Sezione staccata di Catania entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 3, c.p.a.

    Competenza funzionale inderogabile

    L’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario rientra nella competenza funzionale inderogabile del giudice amministrativo individuato dalla legge.

  • art. 47, comma 1, c.p.a.

    ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata

    La ripartizione interna tra sede centrale e sezione staccata non opera quando viene in rilievo la competenza funzionale prevista dall’art. 14 c.p.a.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L’ottemperanza può essere proposta per ottenere dalla pubblica amministrazione l’attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Nei casi di cui all’articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza

    La competenza per l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza da eseguire.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    entro il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa

    A seguito della declaratoria di incompetenza, la causa può essere riassunta davanti al giudice indicato come competente entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza diretta ad attuare una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra nella competenza funzionale inderogabile del TAR individuato dall’art. 113, comma 2, c.p.a.
  • Per l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza da eseguire.
  • Quando sussiste competenza funzionale inderogabile, la ripartizione interna delle controversie tra la sede del TAR nel capoluogo e la relativa sezione staccata non costituisce una questione di competenza ai sensi dell’art. 47 c.p.a.
  • La declaratoria di incompetenza consente la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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