Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23259/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e di varie cartelle di pagamento, deducendo in particolare il vizio di notifica delle cartelle. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo non prodotte dall'agente della riscossione le relate di notifica. In appello, la CTR aveva confermato la decisione affermando che le relate di notifica, prodotte solo nel grado d'appello, non potevano essere considerate perché tardive. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti anche in appello e quindi le relate di notifica avrebbero dovuto essere esaminate dal giudice di secondo grado. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso inoltre che, per una delle cartelle, il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi della legge n. 130 del 2022, con richiesta di estinzione parziale del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio limitatamente alla cartella n. 02820040003851401000, per effetto della definizione agevolata della lite. Per le altre cartelle oggetto di controversia ha accolto il ricorso dell'agente della riscossione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché riesamini il merito della prova della notifica delle cartelle, tenendo conto della producibilità in appello dei documenti e provveda anche sulla domanda di estromissione dell'Agenzia delle Entrate dal giudizio.

Norme richiamate

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario il divieto di nova non si estende ai documenti, che possono essere prodotti anche in appello, nei limiti del rispetto del termine di deposito documentale applicabile

  • art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    il deposito dei documenti deve avvenire nel termine stabilito per il primo grado, termine richiamato anche per l'appello tramite l'art. 61

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiama per il giudizio di appello le disposizioni sul deposito documentale previste per il primo grado

  • art. 345 c.p.c.

    è ritenuto non applicabile al processo tributario quanto al divieto di produzione di nuovi documenti

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare la violazione di legge nella sentenza di appello

  • Legge n. 130 del 2022

    è richiamata quale base della definizione agevolata della lite che ha determinato l'estinzione parziale del giudizio

Massime di principio

  • Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è consentita, poiché il regime dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 deroga al divieto di nova previsto nel processo civile.
  • Il limite alla produzione documentale in appello nel processo tributario non è l'anteriorità del documento al primo grado, ma il rispetto del termine di deposito previsto per il giudizio di primo grado e richiamato per l'appello.
  • È errata la decisione del giudice tributario che dichiari inutilizzabili in appello le relate di notifica delle cartelle solo perché prodotte per la prima volta in secondo grado.
  • Quando una lite tributaria è stata definita con adesione alla disciplina di definizione agevolata, il giudizio deve essere dichiarato estinto limitatamente alla pretesa oggetto di definizione.
  • In sede di rinvio il giudice deve riesaminare il fatto della notifica alla luce del corretto regime di ammissibilità dei documenti, e provvedere anche sulle ulteriori domande processuali rimaste assorbite o non decise.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.