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Sentenza

Sentenza n. 369/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento - della determinazione del Direttore di Area n. 1171 del 22/09/2025 recante l'aggiudicazione della "Procedura Aperta per la fornitura quadriennale di dispositivi medici e protesi per broncoscopia occorrenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliero - Universitarie della Regione Toscana (CUI 2022-032-0001)" e dei relativi allegati nonché della relativa comunicazione in relazione al Lotto n. 16 (CIG B4307CA65B); - di tutti i verbali di gara e, in particolare, del verbale della seduta riservata telematica di apertura della documentazione amministrativa del giorno 16/12/2024; - del verbale della seduta riservata di apertura della documentazione tecnica del 03/03/2025; - dei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice dei giorni 08/04/2025; 15/04/2025; 09/05/2025; 11/06/2025 (anche della sessione dimostrativa); 18/06/2025; 25/07/2025; - del verbale conclusivo della Commissione giudicatrice del 25/07/2025; - del verbale di apertura della documentazione economica del giorno 29/08/2025; - del verbale di approvazione delle offerte economiche del 08/09/2025; - dello schema dettagliato di aggiudicazione e offerte economiche, tutti allegati alla determinazione di aggiudicazione; - degli atti di gara e segnatamente del disciplinare, del capitolato, del capitolato normativo e di tutti gli allegati a detti atti nonché della determinazione di indizione n. 1226 del 05/11/2024 e della determinazione del Direttore del dipartimento n. 1386 del 03/12/2024 di rettifica del Capitolato; - di ogni documento e/o atto presupposto o consequenziale anche non conosciuto ivi compresi i dati dei fabbisogni e delle esigenze specifiche delle aziende sanitarie; per la declaratoria di inefficacia del contratto, se medio tempore stipulato, con espressa domanda di subentro e per il risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202503118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 16 di una procedura aperta per la fornitura quadriennale di dispositivi medici e protesi per broncoscopia, con domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, subentro e risarcimento del danno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, partecipante non aggiudicataria, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 16, deducendo anzitutto l’inidoneità dei prodotti offerti dall’aggiudicataria, poiché il sistema di campionamento avrebbe richiesto un raccordo e non sarebbe stato collegabile direttamente al broncoscopio. Ha inoltre sostenuto che una delle quattro misure di broncoscopio offerte dall’aggiudicataria non fosse compatibile con il sistema di campionamento. La ricorrente ha contestato l’applicazione dei criteri tecnici relativi al minore calibro esterno a parità di diametro del canale operativo e alla curvatura della punta, sostenendo che la commissione avrebbe dovuto considerare la media di tutti i prodotti offerti anziché premiare gli strumenti di punta. Ha censurato anche la valutazione del rapporto tra calibro esterno e canale operativo, l’apprezzamento delle caratteristiche dei monitor e l’attribuzione di un punteggio pari a zero per la compatibilità con strumenti endoterapici attivi e passivi, sostenendo che una dichiarazione del produttore avesse superato le avvertenze contenute nelle istruzioni per l’uso. Con un secondo motivo ha lamentato l’insufficienza della motivazione numerica e la genericità dei criteri tecnici previsti dalla lex specialis. Infine, ha contestato la scelta di acquistare broncoscopi destinati all’uso pneumologico anche per reparti con esigenze asseritamente soddisfacibili mediante apparecchiature meno costose.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul collegamento diretto, poiché il raccordo del sistema dell’aggiudicataria costituiva un’interfaccia meccanica che saldava broncoscopio e campionatore in un’unica unità sigillata, senza tubi esterni intermedi e senza il rischio di dispersione del materiale. Ha escluso che il capitolato imponesse la dotazione di un sistema di campionamento dedicato per ciascun diametro di broncoscopio e ha ritenuto non irragionevole la valutazione favorevole dello strumento di dimensioni minori, anche in relazione all’uso pediatrico. Quanto ai criteri relativi al calibro esterno e alla curvatura della punta, ha ritenuto legittima l’interpretazione della commissione diretta a premiare lo strumento di punta, non essendo irragionevole né integrante una modifica dei criteri di gara. La contestazione riferita alla prevalenza della misura con canale operativo da 2,8 mm è stata dichiarata inammissibile perché incidente sul merito delle scelte della stazione appaltante in ordine ai propri fabbisogni. Il rilievo sul diverso diametro da utilizzare nel calcolo del rapporto tra calibro esterno e canale operativo è stato ritenuto comunque ininfluente sull’esito, poiché l’eventuale differenza di punteggio non avrebbe colmato il divario tra i punteggi tecnici, pari a 70 per l’aggiudicataria e 59,57 per la ricorrente. La censura sulla curvatura è stata respinta per le medesime ragioni relative alla valutazione degli strumenti di punta. Quella sulle caratteristiche dei monitor è stata dichiarata inammissibile per genericità. È stata inoltre ritenuta legittima l’attribuzione del punteggio sulla compatibilità con strumenti endoterapici, poiché le istruzioni ufficiali per l’uso del prodotto della ricorrente sconsigliavano l’utilizzo contemporaneo con apparecchiature ad alta frequenza; tali istruzioni prevalgono su una dichiarazione postuma del produttore predisposta per la gara. Il TAR ha respinto anche la censura sulla motivazione numerica: il punteggio può motivare adeguatamente la valutazione anche per criteri qualitativi, purché orientato da parametri predeterminati e intellegibili, senza necessità di formule meccaniche. Infine, ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla scelta dei prodotti e alla congruità economica del fabbisogno, poiché attinente al merito delle valutazioni amministrative. Le domande di inefficacia del contratto, subentro e risarcimento sono state conseguentemente respinte. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 4.000 euro oltre accessori in favore di Estar e in 4.000 euro oltre accessori in favore dell’aggiudicataria.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla decisione.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale del contenzioso relativo alle procedure di affidamento.

Massime di principio

  • Nelle gare pubbliche, la commissione può interpretare i criteri tecnici della lex specialis, senza modificarli o integrarli, quando l’interpretazione prescelta sia coerente con la funzione del criterio, non irragionevole e orientata a individuare lo strumento tecnicamente più performante tra quelli offerti.
  • La valutazione tecnica della stazione appaltante sui propri fabbisogni e sulla scelta delle caratteristiche dei prodotti da acquistare appartiene al merito amministrativo e non è sindacabile dal giudice quando la censura si risolva nella mera contrapposizione di una diversa preferenza tecnica o organizzativa, salvo manifesta irragionevolezza o travisamento.
  • Il punteggio numerico assegnato dalla commissione può costituire motivazione sufficiente anche per criteri qualitativi, purché la lex specialis stabilisca parametri predeterminati, intelligibili e idonei a orientare l’apprezzamento, senza che sia necessaria l’applicazione di formule meccaniche o matematiche.
  • Nella valutazione dell’idoneità e della sicurezza di un dispositivo medico, le istruzioni ufficiali per l’uso, facenti parte della documentazione autorizzativa del prodotto, prevalgono sulle dichiarazioni postume del produttore predisposte per la specifica procedura di gara.
  • Una censura tecnica, anche ove astrattamente fondata, è inidonea a determinare l’annullamento dell’aggiudicazione quando l’eventuale differenza di punteggio non potrebbe colmare il divario già esistente tra le offerte e non risulti quindi influente sull’esito della gara.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneProcedura di garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneConcorrenza ed evidenza pubblica

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