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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09770/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda due imputati giudicati dal Tribunale per una condotta di sversamento di liquido dalla terrazza di un immobile, con imbrattamento e deterioramento di una tenda da sole collocata nel balcone sottostante di proprietà delle persone offese. Uno dei ricorsi deduceva inoltre una questione processuale: la revoca, all’udienza del 28/03/2024, dell’ammissione dei testi a discarico e la conseguente pretesa nullità degli atti successivi, oltre alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Entrambi i ricorsi censuravano poi la qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell’art. 674 c.p., sostenendo che non fosse stato accertato il tipo di sostanza versata e che la contravvenzione non sarebbe configurabile quando il danno riguardi solo cose e non persone. La ricorrente Serrato, con memoria, insisteva per l’accoglimento e contestava le cause di inammissibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero in larga parte di fatto e reiterative di questioni già esaminate e confutate dal giudice di merito, inidonee a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in sede di legittimità. Quanto alla revoca dei testi a discarico, ha rilevato la tardività dell’eccezione, trattandosi di nullità generale che doveva essere dedotta immediatamente ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.p. e che altrimenti si sana. La richiesta di rinnovazione istruttoria è stata ritenuta inammissibile perché diretta al giudice di merito e non scrutinabile dalla Cassazione. Quanto alla contravvenzione di cui all’art. 674 c.p., la Corte ha escluso che la censura sulla natura del liquido potesse essere rivalutata come questione di fatto e ha ribadito che il getto di liquido può integrare il reato quando sia idoneo anche solo potenzialmente a offendere, imbrattare o molestare le persone, a prescindere dall’effettivo verificarsi dell’offesa. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato nei motivi, ma la Corte non lo esamina nel merito perché reputa i ricorsi inammissibili e fondati su censure di fatto

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per contestare la valutazione probatoria, ma la Corte considera le doglianze non scrutinabili in cassazione perché volte a una diversa lettura delle prove

  • art. 495, comma 2, c.p.p.

    invocato per la dedotta illegittimità della revoca dei testi a discarico; la Corte rileva che l’eccezione di nullità era tardiva e quindi sanata se non dedotta immediatamente

  • art. 502 c.p.p.

    richiamato insieme ad altre norme processuali nel primo motivo della ricorrente, senza autonoma trattazione nel merito

  • art. 546 c.p.p.

    richiamato insieme ad altre norme processuali nel primo motivo della ricorrente, senza autonoma trattazione nel merito

  • art. 530 c.p.p.

    richiamato insieme ad altre norme processuali nel primo motivo della ricorrente, senza autonoma trattazione nel merito

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della dedotta violazione del diritto di difesa e del giusto processo, ma le censure sono dichiarate inammissibili

  • art. 603 c.p.p.

    richiamato per la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale; la Corte afferma che tale richiesta attiene al merito e non è valutabile in cassazione

  • art. 674 c.p.

    la Corte ribadisce che la contravvenzione di getto pericoloso di cose è configurabile rispetto a materie liquide idonee a offendere, imbrattare o molestare persone, anche se il danno concreto riguarda un bene materiale e anche se non sia accertato che il liquido fosse acido

  • art. 182, comma 2, c.p.p.

    la nullità derivante dalla revoca dell’ammissione dei testimoni della difesa deve essere eccepita immediatamente dalla parte presente, altrimenti si sana

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che mirino a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
  • La revoca dell’ammissione di testi a discarico, quando si traduca in una nullità generale, deve essere eccepita immediatamente dalla parte presente; la mancata tempestiva deduzione comporta sanatoria ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.p.
  • La richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale non è, di regola, scrutinabile in cassazione quando presupponga apprezzamenti di merito o l’esercizio di poteri istruttori estranei alla funzione di legittimità.
  • La contravvenzione di getto pericoloso di cose può integrare la condotta di sversamento di liquidi idonei, anche solo potenzialmente, a offendere, imbrattare o molestare persone; non è necessario che l’offesa si sia concretamente verificata.
  • Ai fini dell’art. 674 c.p. è giuridicamente irrilevante la precisa qualificazione chimica del liquido, ove la condotta contestata consista nello sversamento di materia liquida potenzialmente pericolosa per le persone.
  • In cassazione è inammissibile la censura che contesti in modo generico o fattuale la qualificazione della prova operata dal giudice di merito, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntercettazioniReati di comune pericolo
RamiProcesso penaleIncolumità pubblica
IstitutiNullità processualeInutilizzabilità della prova

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