Sentenza n. 827/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza per l'esecuzione del giudicato di n. 31 sentenze emesse dai rispettivi Tribunali di Napoli e Napoli Nord, Sezione Lavoro e Previdenza, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore dello scrivente avvocato quale antistatario ex art. 93 c.p.c., per la somma complessiva di € 33.156,46, comprensiva di oneri e accessori di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di 31 sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, recanti condanna al pagamento di spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., un unico ricorso per l'esecuzione di 31 sentenze dei Tribunali di Napoli e Napoli Nord, sezione lavoro e previdenza, tutte passate in giudicato e recanti la condanna del Ministero al pagamento di spese di lite distratte in suo favore, per complessivi € 33.156,46 oltre accessori. Ha dedotto di avere notificato all'Amministrazione i titoli in forma esecutiva e le attestazioni di passaggio in giudicato e che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva eseguito i pagamenti. In via preliminare, il Collegio ha esaminato d'ufficio l'ammissibilità del cumulo di 31 domande di ottemperanza, verificando l'identità delle parti, l'omogeneità delle pretese e la chiarezza dell'esposizione. Nel merito, il ricorrente ha chiesto l'ordine di integrale pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale, senza contestare la pretesa.
La decisione
Il ricorso cumulativo è stato dichiarato ammissibile perché proposto tra le medesime parti, avente a oggetto crediti omogenei per somme di denaro e corredato dall'analitica indicazione di ciascun titolo, dell'importo, della notifica e del passaggio in giudicato, senza pregiudizio per il diritto di difesa dell'Amministrazione. Nel merito, il ricorso è stato accolto: il TAR ha accertato l'esistenza dei 31 giudicati, la loro esecutività, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la persistente inerzia ministeriale. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare € 33.156,46, oltre agli accessori risultanti dai titoli, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'USR Campania, o un dirigente delegato, con termine di ulteriori 60 giorni e oneri a carico dell'Amministrazione. Il commissario dovrà adottare anche gli atti contabili necessari; l'insufficienza dei fondi di bilancio o della cassa non costituisce impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata inoltre disposta un'astreinte pari agli interessi legali sull'importo dovuto, aggiuntiva rispetto agli interessi già previsti dai giudicati o dalla legge, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza, fino al pagamento spontaneo, anche se nel frattempo si sia insediato il commissario, e comunque entro il limite massimo del 10% dell'importo dovuto. Le spese di giudizio, liquidate in € 1.200 oltre oneri, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del ricorrente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione dei giudicati, compresi quelli del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Individua l'ottemperanza come strumento per conseguire l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza i poteri necessari ad assicurare l'attuazione del giudicato, inclusa la nomina del commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente la nomina di un commissario ad acta per l'adozione degli atti necessari all'esecuzione del giudicato in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora, determinata secondo criteri di non manifesta iniquità, con funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il termine è stato ritenuto applicabile anche all'azione di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Costituisce il fondamento della distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
art. 1 c.p.a.
È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, cui contribuisce la penalità di mora.
art. 1175 c.c.
È richiamato, insieme al dovere di solidarietà, per escludere l'abusivo frazionamento del credito e valorizzare la concentrazione delle pretese omogenee.
art. 2 Cost.
È richiamato quale fondamento del dovere di solidarietà connesso al principio di correttezza e buona fede.
art. 111 Cost.
È richiamato in relazione al principio del giusto processo e all'esigenza di evitare la proliferazione ingiustificata dei giudizi.
Massime di principio
- È ammissibile un unico ricorso cumulativo per l'ottemperanza di più sentenze, quando le pronunce riguardano le medesime parti, hanno oggetto omogeneo consistente nel pagamento di somme di denaro e il ricorso espone analiticamente ciascun titolo, importo, notificazione e passaggio in giudicato, in modo da non compromettere la chiarezza della domanda né il diritto di difesa dell'amministrazione.
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario che condannano una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può riesaminare il merito delle decisioni da eseguire, ma deve adottare le misure necessarie a renderne concreta ed effettiva l'attuazione quando l'amministrazione rimanga inerte.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare gli atti contabili e organizzativi necessari per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora può essere fissata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, in aggiunta agli interessi già spettanti, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento e fino al pagamento spontaneo, anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta, purché sia previsto un limite massimo non manifestamente iniquo, individuato nella fattispecie nel 10% dell'importo dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 283/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 285/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 286/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 287/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →