Cassazione Penale, Sentenza n. 17040/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva respinto l'istanza di riduzione/parziale restituzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Le censure denunciavano: omissione di motivazione sulla quantificazione del profitto nonostante fosse stata prodotta documentazione utile; illegittimità della doglianza secondo cui la quantificazione del profitto dovrebbe avvenire solo in sede di cognizione e non nell'incidente cautelare; motivazione apparente per non aver considerato che parte dei reati erano estinti per prescrizione e che il quantum sequestrato risultava sproporzionato; e infine l'illegittimità del mantenimento del vincolo reale nonostante in altro procedimento fosse stata pronunciata sentenza di "non doversi procedere" ex art. 649 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il Tribunale per il riesame deve verificare la proporzione tra valore dei beni sequestrati e ammontare del profitto sulla base della documentazione trasmessa e delle deduzioni delle parti (senza bisogno di attivare poteri istruttori pieni). Ha censurato la Corte d'appello per motivazione generica riguardo alla confiscabilità dei beni collegati a reati estinti per prescrizione e per aver mantenuto il vincolo nonostante la declaratoria di improcedibilità nel procedimento ostativo ex art. 649 c.p.p. La sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata al Tribunale per il riesame di Messina per un nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23 comma 8
Riferimento procedurale: il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi della norma, il che giustifica il rito incidentale adottato nel caso.
Codice di procedura penale, art. 649
La declaratoria di "non doversi procedere" (improcedibilità) nel procedimento ostativo è rilevante ai fini cautelari: l'improcedibilità ostativa impedisce l'adozione o la permanenza di provvedimenti che comprimono diritti fondamentali (es. il vincolo reale) se non adeguatamente motivata la loro conservazione.
Codice di procedura penale, art. 324 comma 5
Norma richiamata per la competenza: la causa è rinviata al Tribunale per il riesame di Messina che è competente a pronunciarsi nuovamente sulla richiesta di riduzione del sequestro.
Massime di principio
- Il Tribunale per il riesame ha il dovere di verificare la proporzione tra valore dei beni sottoposti a sequestro e l'ammontare del profitto o del prezzo del reato sulla base degli atti e delle documentazioni prodotte; la verifica non richiede poteri istruttori pienamente sviluppati ma può essere svolta controllando criteri e documenti di valutazione.
- La quantificazione del "profitto" confiscabile può essere oggetto di valutazione anche in sede cautelare/incidentale (riesame/appello cautelare) se il ricorrente produce elementi documentali che consentono la verifica; non è corretto escludere aprioristicamente tale verifica fino alla sola fase di merito.
- Se in un procedimento "ostativo" è intervenuta una declaratoria di non doversi procedere ex art. 649 c.p.p., la permanenza del vincolo reale sugli stessi beni può risultare illegittima: l'improcedibilità ostativa ostacola l'adozione o la conservazione di misure che comprimono la proprietà a meno che sussistano motivazioni definite e congrue per mantenerle.
- Per ottenere la riduzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca è necessario presentare al PM e al giudice documentazione chiara e criteri di valutazione (es. perizie, conteggi del profitto, titoli di proprietà, circostanze di prescrizione) che consentano un controllo di proporzione sulla garanzia reale.
- Il ricorso gerarchico: prima si può chiedere la riduzione al pubblico ministero; in caso di diniego, va proposto ricorso davanti al giudice per le indagini preliminari e poi, in sede cautelare, appellato davanti al Tribunale per il riesame; nei casi di motivazione carente o di mantenimento illegittimo del vincolo la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio.
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