Sentenza n. 64/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma parziale della sentenza n. 1663/2023 resa dal TAR Palermo in data 19 maggio 2023 che, definendo il ricorso n. 2451/2018 R.G., ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale e ha respinto il ricorso per motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Palermo che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro l'ordinanza di demolizione e respinto i motivi aggiunti contro il verbale di inottemperanza e la sanzione pecuniaria
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria di manufatto)
Prevale il privato
La controversia
In primo grado la ricorrente aveva impugnato l'ingiunzione di demolizione di una struttura precaria in legno di 16 mq, collocata su marciapiede comunale e adibita alla vendita di frutta e verdura, deducendo che, per la natura precaria dell'opera, non fosse necessario alcun titolo edilizio. Con motivi aggiunti aveva impugnato il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e la successiva sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, sostenendo l'illegittimità derivata dell'ordinanza e, specificamente, l'illegittimità dell'accertamento compiuto dopo soli quarantadue giorni dalla notifica dell'ordine, nonostante l'art. 31, comma 3, prevedesse un termine di novanta giorni. In appello ha contestato, da un lato, la qualificazione del ricorso principale come improcedibile anziché come cessato per cessazione della materia del contendere; dall'altro, ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto legittimi l'assegnazione di un termine di trenta giorni, l'accertamento anticipato dell'inottemperanza e la sanzione pecuniaria, richiamando gli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001 e il difetto di presupposto e di istruttoria.
La decisione
Il CGARS ha respinto il primo motivo di appello. La demolizione del manufatto eseguita nel corso del giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso principale, poiché quest'ultimo era fondato sull'unica censura relativa alla necessità del titolo edilizio e non aveva contestato l'assegnazione del termine di trenta giorni. Ha invece accolto il secondo motivo. Esaminati gli atti, il Collegio ha ritenuto che l'ordinanza e gli atti successivi fossero stati adottati ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001. Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 31, comma 3, costituisce un termine minimo, non modificabile in peius, che deve essere integralmente decorso prima dell'acquisizione gratuita dell'opera al patrimonio comunale o dell'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4-bis. L'assegnazione di un termine inferiore può costituire un'irregolarità dell'ordine di demolizione, ma non consente all'amministrazione di accertare validamente l'inottemperanza o adottare la sanzione prima della scadenza dei novanta giorni. Sono stati quindi annullati il verbale di inottemperanza redatto al quarantaduesimo giorno e la determinazione dirigenziale che aveva irrogato la sanzione pecuniaria. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La demolizione dell'opera abusiva nelle more del giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse quando la domanda residua non conserva un'utilità concreta e attuale.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Il termine di novanta giorni assegnato per demolire e ripristinare lo stato dei luoghi è un termine minimo e inderogabile in peius; il suo integrale decorso costituisce condizione per l'accertamento dell'inottemperanza rilevante ai fini delle successive misure.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria non può essere irrogata prima del decorso integrale dei novanta giorni previsti dall'art. 31, comma 3.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Quando l'amministrazione agisce ai sensi dell'art. 31, le conseguenze dell'inottemperanza, inclusa l'acquisizione gratuita e la sanzione pecuniaria, restano subordinate al termine minimo legale di novanta giorni.
art. 27 d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata richiamata dall'appellante per sostenere che l'amministrazione avrebbe applicato il regime errato; il Collegio ha però qualificato gli atti impugnati come adottati ai sensi dell'art. 31.
Massime di principio
- Quando l'ordinanza di demolizione è adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, il termine di novanta giorni previsto dal comma 3 è un termine minimo, non modificabile in peius, entro il quale il responsabile deve poter adempiere spontaneamente.
- L'amministrazione non può accertare validamente l'inottemperanza all'ordine di demolizione, disporre l'acquisizione gratuita dell'opera o irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, prima del decorso integrale dei novanta giorni dalla notifica dell'ordine.
- L'assegnazione nell'ordinanza di demolizione di un termine inferiore a novanta giorni non rende necessariamente illegittimo l'ordine, ma non riduce il termine legale minimo entro il quale l'amministrazione deve astenersi dall'adottare le conseguenze dell'inottemperanza.
- La sanzione pecuniaria adottata sulla base di un verbale di inottemperanza redatto prima della scadenza del termine legale di novanta giorni è illegittima, anche se il destinatario non ha impugnato l'ordinanza di demolizione nella parte relativa al termine abbreviato.
- La demolizione spontanea dell'opera abusiva durante il giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro l'ordine demolitorio quando le censure dedotte non riguardano profili residui suscettibili di conservare un'utilità concreta per il ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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