Sentenza del 22/02/2018 n. 753 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Violazioni finanziarie e sanzioni - Attività estere - Conto corrente estero cointestato -Dichiarazione dei redditi - Quadro RW - Omessa compilazione - Sanzione per intero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che la sanzione non deve essere suddivisa tra i cointestatari. Essa può essere irrogata per intero a ciascuno dei soggetti che abbia la disponibilità del conto e la possibilità di movimentarlo, poiché l'obbligo di indicazione nel quadro RW grava integralmente su ogni cointestatario. La mera cointestazione, quindi, non riduce automaticamente l'importo della sanzione individualmente applicabile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi in relazione a un conto corrente estero cointestato. Il ricorrente sosteneva, o comunque la questione esaminata implicava, che la sanzione dovesse essere ripartita tra i cointestatari, in particolare al 50% ciascuno, in ragione della comproprietà o della contitolarità del conto.
Norme richiamate
Disciplina del monitoraggio fiscale e quadro RW della dichiarazione dei redditi
Chi ha la disponibilità o la possibilità di movimentazione di attività finanziarie estere deve indicarle integralmente nel quadro RW, anche quando il conto è cointestato.
Normativa sulle sanzioni per l'omessa o incompleta compilazione del quadro RW
L'omissione dichiarativa da parte di ciascun soggetto obbligato costituisce una violazione autonoma; la sanzione può pertanto essere applicata per intero a ciascun cointestatario obbligato, senza automatica ripartizione pro quota.
Massime di principio
- La cointestazione di un conto estero non comporta, di per sé, la divisione della sanzione tra i titolari.
- Ogni soggetto che abbia disponibilità e potere di movimentare un'attività finanziaria estera deve verificare autonomamente l'obbligo di indicazione nel quadro RW.
- In presenza di più soggetti obbligati, l'omissione può determinare una sanzione integrale per ciascuno, anche se il conto o le somme sono detenuti in quote paritarie.
- La ripartizione economica della titolarità del conto non coincide necessariamente con la ripartizione dell'obbligo dichiarativo o della sanzione.
- Per evitare contestazioni, ciascun cointestatario dovrebbe conservare la documentazione relativa alla propria effettiva disponibilità, ai poteri di movimentazione e all'eventuale ruolo meramente formale.
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