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Ordinanza

Ordinanza n. 3065/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 2979 del 22 maggio 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I bis, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti concernenti la partecipazione al corso di stato maggiore obbligatorio per capitani dell’Esercito italiano

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il capitano ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare. Dalla motivazione emerge che il gravame contestava l’applicazione, da parte dell’Amministrazione e del TAR, delle norme e dei principi del micro-ordinamento di settore, richiamati negli artt. 1051, commi 2 e 7, 1055, 1089 e 1099-bis del codice dell’ordinamento militare, nonché nei pareri del Consiglio di Stato, Sezione I, nn. 1155 e 1158 del 2023. L’appellante deduceva inoltre l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare la tutela cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistenti entrambi i presupposti concorrenti della tutela cautelare: il fumus boni iuris e il periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che l’Amministrazione e il TAR avevano correttamente applicato le norme e i principi propri del micro-ordinamento di settore e che le censure dell’appellante non erano suscettibili di favorevole esame allo stato degli atti. Quanto al periculum, ha ritenuto che non fosse stato seriamente allegato un pregiudizio grave e irreparabile, anche considerando la cadenza annuale del corso di stato maggiore obbligatorio per i capitani dell’Esercito italiano. L’appellante è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del Ministero della difesa, liquidate in 1.500 euro, oltre spese generali e accessori di legge, salva eventuale rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 55, comma 1, c.p.a.

    Richiede, per la concessione della tutela cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 1051, commi 2 e 7, codice dell’ordinamento militare

    Norma appartenente al micro-ordinamento di settore applicato dall’Amministrazione e dal TAR.

  • art. 1055 codice dell’ordinamento militare

    Norma appartenente al micro-ordinamento di settore applicato nella controversia.

  • art. 1089 codice dell’ordinamento militare

    Norma appartenente al micro-ordinamento di settore applicato nella controversia.

  • art. 1099-bis codice dell’ordinamento militare

    Norma appartenente al micro-ordinamento di settore applicato nella controversia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la concessione della misura presuppone la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l’assenza anche di uno solo dei due presupposti giustifica il rigetto della domanda cautelare.
  • Quando la controversia riguarda uno specifico settore dell’ordinamento militare, la verifica cautelare della legittimità degli atti deve essere condotta alla luce delle norme e dei principi propri del relativo micro-ordinamento.
  • Il pregiudizio cautelare deve essere allegato in modo serio e deve presentare carattere grave e irreparabile; la cadenza annuale di un corso obbligatorio può incidere sulla valutazione concreta dell’irreparabilità del danno prospettato.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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