Cassazione Penale, Sentenza n. 24724/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione aveva disposto la pubblicazione sul sito Internet del Ministero della giustizia della sentenza di condanna già irrevocabile, collegandola alla revoca della sospensione condizionale della pena originariamente concessa a un condannato e subordinata all'adempimento di oneri risarcitori verso la persona offesa, rimasti inadempiuti. Il pubblico ministero ricorrente ha dedotto violazione di legge, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avesse illegittimamente applicato l'art. 36 c.p. in un contesto processuale esecutivo, mentre tale disposizione disciplina la pubblicazione della sentenza come pena accessoria irrogabile nel giudizio di cognizione, non già in sede esecutiva. La doglianza mirava all'annullamento dell'ordinanza che aveva ordinato la pubblicazione telematica della sentenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del pubblico ministero e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia per nuovo giudizio. Ha ritenuto che la pubblicazione della sentenza sul sito del Ministero della giustizia, prevista dall'art. 36 c.p. nella formulazione vigente, costituisce pena accessoria applicabile solo in sede di cognizione e non può essere disposta autonomamente dal giudice dell'esecuzione. Ha inoltre precisato che, per la revoca della sospensione condizionale subordinata a una condizione risarcitoria, il giudice dell'esecuzione deve seguire il diverso percorso degli artt. 165 e 168 c.p., verificando le ragioni dell'inadempimento della condizione, e non può sostituirvi l'applicazione dell'art. 36 c.p.
Norme richiamate
art. 36 c.p.
La pubblicazione della sentenza di condanna sul sito Internet del Ministero della giustizia è una pena accessoria, eseguibile solo quando sia stata irrogata nel giudizio di cognizione; non è applicabile in sede esecutiva come misura autonoma connessa alla revoca della sospensione condizionale.
art. 2, comma quarto, c.p.
La nuova disciplina della pubblicazione telematica non si applica ai fatti pregressi, perché non introduce una nuova sanzione ma rimodula una pena accessoria già prevista.
art. 37, comma 18, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
Ha modificato l'art. 36 c.p. sostituendo la pubblicazione sulla stampa con quella sul sito Internet del Ministero della giustizia, senza mutare la natura accessoria della sanzione.
art. 165 c.p.
La sospensione condizionale può essere subordinata all'adempimento di condizioni; la loro mancata esecuzione richiede la verifica delle ragioni dell'inadempimento nel distinto procedimento di revoca del beneficio.
art. 168, primo comma, n. 1, c.p.
Disciplina la revoca della sospensione condizionale in caso di inosservanza delle condizioni imposte; il giudice dell'esecuzione deve muoversi in tale ambito, non in quello dell'art. 36 c.p.
Massime di principio
- La pubblicazione della sentenza di condanna sul sito del Ministero della giustizia, prevista dall'art. 36 c.p., conserva natura di pena accessoria e può essere disposta solo nel processo di cognizione insieme alla condanna principale.
- Nel procedimento esecutivo il giudice può interpretare il giudicato e compiere gli accertamenti necessari alla revoca di benefici condizionati, ma non può introdurre un autonomo percorso sanzionatorio estraneo al titolo esecutivo.
- Se la sospensione condizionale della pena è subordinata all'adempimento di oneri risarcitori, la revoca del beneficio richiede la verifica delle ragioni dell'inadempimento e non consente di sostituire la condizione con la pubblicazione ex art. 36 c.p.
- La modifica normativa che ha trasformato la pubblicazione della sentenza in forma telematica non ha introdotto un nuovo istituto, ma ha solo cambiato le modalità di esecuzione della medesima pena accessoria, con conseguente inapplicabilità ai fatti anteriori.
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