Cassazione Penale, Sentenza n. 20308/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza del 30/09/2020, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione relativamente a un procedimento per il reato previsto dall'art. 186 cod. strada (fatto del 13/12/2015). Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha rilevato preliminarmente l'irrilevanza di una rinuncia al ricorso effettuata dal difensore senza procura speciale. È stato accertato che è maturato il termine prescrizionale per il reato contestato (art. 186 c. strada riferito al fatto del 13/12/2015), con estinzione del reato. Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha eliminato la sanzione amministrativa accessoria applicata. Ha inoltre disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Ravenna ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada per l'accertamento delle condizioni di legge relative alla sanzione amministrativa accessoria.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
Il reato contestato, relativo al fatto del 13/12/2015, è risultato estinto per prescrizione; la dichiarazione di estinzione ha impedito la prosecuzione del processo penale.
art. 224, comma 3, cod. strada
L'estinzione del reato per prescrizione determina che sia il Prefetto l'autorità competente a verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria; pertanto la sanzione accessoria applicata in sede penale va eliminata e la relativa materia demandata all'autorità amministrativa.
art. 129 cod. proc. pen. (riferimento al c.p.)
La Corte ha ritenuto non applicabile il secondo comma dell'art. 129 c.p.p. in questa sede, poiché non risultava evidente l'esistenza di una delle cause di non punibilità contemplate dalla norma, conformemente alle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. e Cass.)
Sez. U., 21-10-1992, Marino; Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275; Cass., 23-1-1997, Bornigia; Cass., 24-6-1996, Battaglia
Principio consolidato secondo cui la declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione è immediata e impedisce la prosecuzione del processo e l'adozione di provvedimenti che richiedano il rinvio; ciò giustifica l'annullamento senza rinvio quando il reato è estinto.
Massime di principio
- Se nel giudizio di legittimità emerge che il reato è estinto per prescrizione, il giudice di cassazione deve dichiararlo e annullare senza rinvio la decisione impugnata, poiché l'estinzione impedisce la prosecuzione del processo penale.
- L'estinzione del reato per prescrizione non comporta automaticamente la conservazione delle sanzioni amministrative accessorie imposte in sede penale: ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada la verifica e l'eventuale applicazione di tali misure spettano al Prefetto.
- Una rinuncia o un atto processuale compiuto dal difensore è inefficace se non è supportato da procura speciale quando richiesta: è necessario verificare sempre la regolarità della procura conferita al difensore.
- Non è sempre possibile applicare d'ufficio cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.) in sede di cassazione: occorre che sia palese, alla luce del materiale processuale e della motivazione impugnata, la sussistenza di una causa di non punibilità.
- In situazioni analoghe, prima di affrontare il merito delle censure di diritto o di fatto, il giudice deve valutare preliminarmente l'eventuale insorgere di cause estintive del reato, poiché queste precludono le ordinarie prospettive di annullamento con rinvio e prosecuzione del processo.
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