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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00018/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva riconosciuto a Francesco Chilà il diritto alla riparazione per ingiusta sottoposizione alla custodia cautelare dal 4 maggio 2016 al 13 ottobre 2016, nonostante la sua assoluzione con giudizio abbreviato. Il Ministero deduceva vizio di motivazione e la errata applicazione dell'art. 314 c.p.p., sostenendo che i frequenti rapporti del Chilà con il figlio di un esponente di cosca 'ndranghetistica e il suo interessamento presso colleghi per far annullare un processo verbale costituissero condotta gravemente colposa e/o ostativa al riconoscimento dell'indennizzo; inoltre censurava la valutazione degli incrementi dell'indennizzo (incensuratezza, sospensione dal lavoro, trasferimento) senza considerare la rilevanza disciplinare della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza apparente e inadeguata: il giudice della riparazione non doveva limitarsi a richiamare le ragioni dell'assoluzione penale ma valutare, ex ante e autonomamente, se le condotte accertate (frequentazioni, interessamenti) abbiano creato l'apparenza di fondatezza delle accuse o abbiano concorso a trarre in errore l'autorità adottante la misura cautelare, configurando un "fatto ostativo" ai sensi dell'art. 314 c.p.p., ovvero se sussistessero profili di colpa lieve idonei a ridurre l'indennizzo. Va inoltre osservato che l'illegittimità della misura cautelare non risulta automaticamente accertata dall'assoluzione in giudizio abbreviato.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma centrale: il giudice della riparazione deve accertare se sia esistita una condotta ostativa ai fini della riparazione (escluse dalla tutela) e valutare d'ufficio tale circostanza, indipendentemente dalle deduzioni delle parti

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamata nella definizione della condizione ostativa: la condotta che, per negligenza, imprudenza o inosservanza, abbia creato una situazione prevedibile di intervento dell'autorità e quindi di applicazione o mantenimento di misura cautelare

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Riferimento alla nozione di "colpa grave" come limite al diritto alla riparazione; la Corte ha rilevato che il giudice della riparazione non può confondere l'accertamento della colpa con l'accertamento penale della responsabilità

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamata per spiegare la nozione di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) che rileva nel giudizio di riparazione, distinta dalla colpa penale

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sulle condizioni per l'applicazione della misura cautelare: la Corte osserva che l'illegittimità della misura deve essere accertata con decisione irrevocabile per valere automaticamente ai fini della riparazione

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Richiamata insieme all'art. 273 in relazione alla necessità di una statuizione processuale definitiva sull'illegittimità della misura cautelare

  • art. 490 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa al fatto per cui il Chilà era indagato originariamente (occlusione o alterazione di atto pubblico); citata per ricostruire l'ambito dell'indagine che aveva portato alla custodia

  • art. 476 cod. pen.

    Richiamata in relazione al reato indicato nella imputazione originaria (attinenza alla falsità o manomissione di atti pubblici)

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma invocata come base di legittimazione del ricorso per cassazione per il Ministero, richiamata nel capo di doglianza

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione deve valutare autonomamente e ex ante se condotte del soggetto abbiano creato l'apparenza di fondatezza delle accuse o abbiano concorso a trarre in errore l'autorità che ha adottato la misura cautelare; non può limitarsi a richiamare l'assoluzione penale.
  • La verifica dell'esistenza di una causa ostativa prevista dall'art. 314 c.p.p. è d'ufficio: il giudice deve accertarla anche se non dedotta dalla parte resistente.
  • La nozione di colpa rilevante ai fini della riparazione non coincide con la colpa penale: rileva una valutazione di tipo oggettivo (negligenza, imprudenza, inosservanza) che possa aver determinato una prevedibile azione dell'autorità giudiziaria.
  • Frequentazioni ambigue o interessamenti verso terzi collegati a contesti criminali possono integrare elementi ostativi o profili di colpa (anche lieve) idonei a ridurre o escludere l'indennizzo, pur non costituendo reato.
  • L'assoluzione nel giudizio abbreviato non determina automaticamente, per l'equa riparazione, l'illegittimità della misura cautelare: è necessario valutare la diversa regola di giudizio e verificare se sia intervenuta una decisione irrevocabile che accerti l'assenza dei presupposti della misura.
  • In caso di riconoscimento della riparazione, il giudice competente deve motivare anche la quantificazione dell'indennizzo tenendo conto di eventuali profili di colpa lieve che possano giustificare una riduzione.

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