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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45569/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Due motivi: (1) deduzione di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo rispetto alla condotta effettivamente imputata; (2) violazione di legge per errato calcolo della diminuzione della pena prevista dal rito abbreviato (art. 442, comma 2 c.p.p.), con la doglianza che la riduzione di un terzo avrebbe dovuto portare a una pena detentiva finale di anni 1 e mesi 4, e non anni 1 e mesi 8 come disposto dalla Corte territoriale.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché relativo a valutazioni di merito sulla determinazione della pena e la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta sufficiente; il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte di cassazione ha accertato un errore di calcolo nell'applicazione della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato (delitto), ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla pena detentiva e l'ha rideterminata direttamente, ai sensi dell'art. 620, lett. i) c.p.p., nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La condanna e la multa di euro 4.000,00 e la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 sono state confermate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Norma sostanziale oggetto della condanna (illecito in materia di stupefacenti); la qualificazione del fatto ai sensi di questa norma è stata confermata dalla Cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 442, comma 2

    Stabilisce la riduzione di pena nel giudizio abbreviato: metà per le contravvenzioni e un terzo per i delitti. La Corte ha rilevato un errore di calcolo nell'applicazione di tale riduzione da parte della Corte d'appello e ha corretto la pena detentiva in base alla corretta applicazione della norma.

  • Codice penale, art. 133

    Elenca i criteri per la determinazione della pena. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella scelta della misura entro i limiti edittali e che la motivazione dettagliata sui criteri applicati è richiesta principalmente quando la pena è prossima al massimo edittale o superiore alla media.

  • Codice di procedura penale, art. 620, lett. i)

    Attribuisce alla Corte di cassazione il potere, quando è possibile, di annullare senza rinvio e di rideterminare la pena: applicato per rideterminare direttamente la pena detentiva a anni 1 e mesi 4.

Massime di principio

  • Se in sede di rito abbreviato è dimostrabile un errore aritmetico nell'applicazione della riduzione (metà o un terzo a seconda del caso), la Cassazione interviene correggendo il calcolo e, se possibile, rideterminando la pena senza rinvio.
  • La Cassazione è meno propensa ad entrare nel merito delle valutazioni discrezionali del giudice di merito sulla determinazione della pena; i censure sulla eccessività della pena possono risultare inammissibili se consistono in una mera richiesta di riconsiderazione di apprezzamenti di fatto o di bilanciamento dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Quando la contestazione concerne esclusivamente la quantificazione della pena (errore di calcolo o applicazione di una scala di riduzioni), il rimedio efficace è ottenere la correzione della quantificazione; se la modifica è limitata alla pena, la Cassazione può annullare solo quella parte e rideterminarla ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
  • Nel determinare la pena seguire sempre l'ordine logico: individuare la pena base, applicare le attenuanti/agggravanti, poi applicare eventuali benefici procedurali (es. riduzione per rito abbreviato), verificando separatamente la parte detentiva e pecuniaria per evitare incongruenze di calcolo.
  • Richiedere sempre che, se la motivazione del giudice di merito porta a una pena prossima al massimo edittale o superiore alla media, il giudice espliciti i criteri utilizzati; in assenza di tale esigenza (pena in misura media o prossima al minimo) la motivazione può ritenersi adeguata e inattaccabile in cassazione.

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