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Sentenza

Sentenza n. 7681/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Velletri - Sezione Lavoro n. 257/2025;

Giustizia amministrativa202601079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri - Sezione Lavoro n. 257/2025, relativa al riconoscimento del beneficio annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024 e al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri - Sezione Lavoro n. 257/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024 e aveva condannato il Ministero sia all'attribuzione del beneficio sia al pagamento delle spese di lite. Il titolo esecutivo era stato regolarmente notificato all'Amministrazione; era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, senza che il Ministero avesse adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere effettiva attività difensiva.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il giudicato del giudice ordinario era stato ritualmente azionato e notificato e che l'Amministrazione non aveva corrisposto le somme dovute. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione e subordinando l'intervento alla richiesta della ricorrente. Il TAR non ha applicato penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti allo stato i relativi presupposti, riservandone l'eventuale applicazione in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando il titolo sia stato ritualmente notificato all'Amministrazione e questa non vi abbia dato esecuzione.
  • Prima di ordinare l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • L'accertata inottemperanza a un giudicato consente al giudice amministrativo di assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e di nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinandone l'intervento alla richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza, potendo essere disposta successivamente su richiesta della parte in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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