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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22769/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un accordo di rientro dei crediti tra imprese italiane fornitrici e debitori iraniani, in cui una banca italiana aveva negoziato con la banca iraniana un meccanismo di pagamento parziale immediato e rilascio di cambiali a garanzia del residuo. Una società poi fallita aveva già ceduto il proprio credito a un factor, e successivamente si erano svolti altri giudizi collegati: uno per far dichiarare inefficace la cessione, uno per ottenere la consegna delle cambiali detenute dalla banca italiana e, infine, il giudizio odierno, promosso con ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo residuo del credito originario sulla base delle cambiali ottenute. Nel giudizio di opposizione la banca iraniana ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, richiamando le clausole dell'accordo che devolvevano le controversie alle corti inglesi o, in alternativa, iraniane, e subordinatamente il foro del luogo di pagamento. I ricorrenti hanno sostenuto: 1) che la lite fosse fallimentare e quindi sottratta alla Convenzione di Bruxelles, con conseguente giurisdizione italiana ex l. n. 218/1995; 2) che la banca avesse accettato tacitamente la giurisdizione italiana chiedendo la sospensione del decreto ingiuntivo e l'accantonamento di somme e titoli; 3) che sulla giurisdizione si fosse formato giudicato esterno nei precedenti giudizi; 4) che le precedenti decisioni avessero comunque radicato la giurisdizione italiana anche per connessione ai sensi della Convenzione di Bruxelles. Le Sezioni Unite hanno però scrutinato in sostanza solo il primo motivo nei profili della tacita accettazione e della connessione, escludendo entrambe le tesi.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha rigettato il primo motivo di ricorso nei profili esaminati, affermando che non vi fu accettazione tacita della giurisdizione italiana da parte della banca straniera, perché tutte le difese e le istanze cautelari erano state espressamente formulate in via subordinata rispetto all'eccezione di difetto di giurisdizione; inoltre ha escluso che l'istanza rivolta al giudice delegato fallimentare per l'accantonamento di somme e titoli potesse valere come scelta libera e volontaria di accettare la giurisdizione italiana, trattandosi di atto necessariamente indirizzato a quel giudice. Ha poi escluso anche che le precedenti decisioni potessero radicare la giurisdizione italiana per connessione, perché le cause avevano oggetto e titolo diversi e non sussisteva il rischio di decisioni incompatibili, ma al più di esiti divergenti. Il ricorso è stato quindi respinto nei profili rimessi alle Sezioni Unite, con conseguente conferma della declinatoria di giurisdizione del giudice italiano.

Norme richiamate

  • art. 11 L. 31 maggio 1995, n. 218

    "il difetto di giurisdizione può essere rilevato [...] soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o implicitamente accettato la giurisdizione italiana"

    l'accettazione tacita della giurisdizione richiede una deliberazione volitiva libera del convenuto; non sussiste se le difese di merito o le istanze cautelari sono espressamente subordinate all'eccezione di difetto di giurisdizione.

  • art. 374 c.p.c.

    le Sezioni Unite hanno conosciuto solo i profili rimessi dall'ordinanza interlocutoria in tema di giurisdizione.

  • art. 24 L. fall.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la competenza/giurisdizione fallimentare, ma non accolto.

  • artt. 21, 22, 25 e 28 Convenzione di Bruxelles del 26 gennaio 1968

    invocati per sostenere che pronunce precedenti avevano già radicato la giurisdizione italiana o che operasse una connessione idonea a vincolare il giudice successivo; la Corte esclude l'effetto preteso per mancanza di connessione qualificata e di identità oggettiva delle cause.

  • art. 5, n. 1, Convenzione di Bruxelles del 26 gennaio 1968

    richiamato in via difensiva dalla banca opponente nel giudizio di merito per sostenere la giurisdizione inglese in ragione del luogo di pagamento.

  • art. 6.1 Convenzione di Bruxelles del 26 gennaio 1968

    richiamato dai resistenti nel merito per sostenere una diversa base di giurisdizione, ma non decisivo nel ricorso esaminato.

  • art. 18 Convenzione di Bruxelles del 26 gennaio 1968

    richiamato come antecedente dell'art. 11 l. 218/1995: la comparizione del convenuto senza eccezione tempestiva integra proroga tacita di giurisdizione.

  • art. 24 Reg. CE 44/2001

    citato come norma unionale corrispondente all'art. 11 l. 218/1995 in tema di accettazione tacita della giurisdizione.

  • art. 26 Reg. UE 1215/2012

    citato come norma unionale corrispondente sulla proroga tacita di competenza/giurisdizione.

  • art. 30 Reg. UE 1215/2012

    richiamato solo per confermare che la connessione deve essere interpretata restrittivamente e richiedere un collegamento stretto.

  • art. 649 c.p.c.

    richiamato nelle istanze cautelari per la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.

Massime di principio

  • L'accettazione tacita della giurisdizione italiana da parte del convenuto straniero richiede che il convenuto non abbia tempestivamente eccepito il difetto di giurisdizione oppure che abbia svolto difese di merito senza subordinazione; se invece tutte le difese sono chiaramente proposte in via subordinata all'eccezione di giurisdizione, la proroga tacita non si produce.
  • La presentazione di istanze cautelari o processuali davanti al giudice adito non vale come accettazione tacita della giurisdizione quando tali istanze siano coerenti con una difesa già impostata sul difetto di giurisdizione e ne costituiscano solo sviluppo subordinato.
  • Non integra accettazione tacita della giurisdizione la domanda rivolta al giudice che, per ragioni di rito o di competenza funzionale, è l'unico soggetto davanti al quale quella domanda può essere utilmente proposta; manca infatti la libera scelta necessaria per desumere una volontaria proroga di giurisdizione.
  • La connessione idonea a spostare il baricentro della giurisdizione va interpretata restrittivamente: occorre un collegamento così stretto tra le cause da rendere opportuna una trattazione unitaria e da evitare il rischio di decisioni incompatibili; non basta che le cause siano soltanto collegate in fatto o possano incidere sull'entità dell'interesse delle parti.
  • Le precedenti decisioni rese su domande con oggetto o titolo diversi non determinano automaticamente un giudicato esterno sulla giurisdizione né vincolano il giudice successivo, se non ricorrono identità soggettiva e oggettiva della causa o una connessione qualificata nei termini richiesti dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicato

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