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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26849/2021 del 04/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Tre soggetti avevano chiesto alla Corte d'appello, ai sensi della legge Pinto, l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio civile iniziato davanti al Tribunale di Patti nel 1980. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda: per la pretesa iure hereditario aveva ritenuto che, mancando prova della notificazione dell'atto introduttivo, il termine di riferimento fosse la costituzione in giudizio del de cuius nel 1981 e che, fino alla sua morte nel 1984, il processo avesse avuto durata irragionevole soltanto per due mesi; per la pretesa iure proprio aveva ritenuto che i ricorrenti fossero contumaci nel giudizio presupposto in sede di riassunzione e che, per tale ragione, non spettasse alcun indennizzo, in assenza di prova di specifici pregiudizi. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di non essere stati contumaci sin dall'interruzione del processo ma soltanto non costituiti dopo l'ultima riassunzione; 2) violazione dell'art. 2 l. n. 89/2001, dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost., assumendo che la contumacia non escluda il diritto all'indennizzo nel regime ratione temporis applicabile; 3) omesso esame e difetto di motivazione, perché la Corte d'appello avrebbe negato l'indennizzo in modo automatico e senza considerare l'interesse alla celere definizione del giudizio, anche per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura mirava a rivalutare il fatto storico della costituzione o meno dei ricorrenti nel giudizio presupposto, attività non consentita in sede di legittimità, e perché la motivazione del giudice di merito non presentava anomalie rilevanti ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha respinto il secondo motivo osservando che la Corte d'appello non aveva negato in astratto il diritto del contumace all'equa riparazione, ma aveva escluso un automatismo indennitario e aveva fatto corretta applicazione del principio secondo cui, quando la parte sia deceduta prima della definizione del giudizio presupposto, l'erede ha titolo iure proprio solo per il periodo in cui sia effettivamente parte del processo. Ha rigettato anche il terzo motivo, rilevando che la motivazione impugnata escludeva sia l'omesso esame sia il difetto di motivazione, poiché la Corte territoriale aveva evidenziato la mancanza di prova di concreti pregiudizi e il disinteresse dei ricorrenti per le sorti del giudizio. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    n. 5 del 1° comma; n. 3 del 1° comma

    Il motivo ex n. 5 attiene all'accertamento e alla valutazione dei fatti rilevanti; il controllo di legittimità non consente la rivalutazione del materiale probatorio, salvo anomalie motivazionali rilevanti.

  • art. 2 l. n. 89/2001

    Nel caso esaminato non esclude in astratto il diritto del contumace all'equa riparazione, ma richiede comunque la verifica dei presupposti concreti del pregiudizio da irragionevole durata.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro del diritto alla ragionevole durata del processo e dell'equa riparazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno del principio di ragionevole durata del processo.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se si traduce in un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 10 d.P.R. n. 115/2002

    Il giudizio di equa riparazione ex lege Pinto non è soggetto a contributo unificato.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Non applicabile al giudizio di equa riparazione, per l'esclusione dal contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
  • La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto storico risulti comunque considerato dal giudice di merito, anche solo attraverso una motivazione sintetica ma intellegibile.
  • La contumacia nel processo presupposto non comporta, di per sé, un automatismo nel riconoscimento o nel diniego dell'equa riparazione: occorre sempre verificare la sussistenza di un effettivo pregiudizio da irragionevole durata.
  • Se la parte è deceduta prima della definizione del processo presupposto, l'erede può ottenere l'indennizzo iure proprio solo per il periodo in cui sia effettivamente parte del giudizio; non è invece equiparabile automaticamente al contumace.
  • Il diritto all'equa riparazione richiede che il ritardo del processo abbia inciso concretamente sulla sfera della parte, sicché il giudice può negare l'indennizzo quando risulti la mancanza di allegazione o prova di specifici pregiudizi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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