Cassazione Penale, Sentenza n. 37264/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cosi Fiore era stato condannato dal Tribunale di Lecce (14.1.2016) e la sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Lecce (12.3.2021) per il reato di furto aggravato (art. 624 e 625, n.2 c.p.) di diciassette maiali e di un decespugliatore; l'accusa si fondava anche sul ritrovamento di un cappello nella porcilaia che la persona offesa riconosceva come in uso all'imputato. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione per: 1) vizio di motivazione e valutazione delle prove; 2) errata ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2; 3) erronea determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: sussiste il caso di "doppia conforme" (sentenza di appello avvalora e riprende la decisione di primo grado), il ricorrente non ha specificato come l'espunzione del verbale di sequestro (contenente dichiarazioni riconoscitive) avrebbe inciso sulla "prova di resistenza" ossia sulla consistenza delle residue prove; la corte d'appello aveva compiuto un articolato accertamento valorizzando le dichiarazioni in dibattimento della persona offesa e altri elementi (riconoscimento del cappello anche da parte dei figli), e la Cassazione non può rivedere la valutazione di fatto o la credibilità dei testi. Quanto all'aggravante, la Corte ha ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna; il motivo sulla quantificazione della pena è generico e non scrutinabile in Cassazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare €3000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice Penale, art. 624
Definisce il delitto di furto; il reato ascritto all'imputato è stato valutato come tale dai giudici di merito
Codice Penale, art. 625, n.2
Prevede l'aggravante per il furto commesso mediante violenza sulle cose; i giudici di merito hanno ritenuto provata l'aggravante (rottura di catena e colonne d'ingresso)
Codice di Procedura Penale, art. 350
Norma richiamata in relazione al verbale di sequestro contenente dichiarazioni; la questione era l'eventuale inutilizzabilità di tale verbale, ma la Cassazione ha richiesto che il ricorrente dimostri l'incidenza dell'eventuale espunzione sulle residue prove (prova di resistenza)
Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 co. 8
Regola la trattazione orale in udienza pubblica dei ricorsi alla Corte di Cassazione laddove sia specificamente richiesta; qui il Procuratore generale ha trasmesso requisitoria scritta
Codice di Procedura Penale, art. 606, comma 1, lett. e
modificato dalla legge n.46/2006
Limita il sindacato di legittimità: la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del fatto e della credibilità delle prove
Codice di Procedura Penale, art. 192, comma 3
Riguarda le regole di valutazione della prova; la Corte ricorda che tali regole non si applicano nei medesimi termini alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa che può, da sola, fondare la condanna
Codice di Procedura Penale, art. 616
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile
Massime di principio
- Nel caso di "doppia conforme" (tribunale e corte d'appello con motivazioni coincidenti) la Cassazione opera un controllo limitato: è più difficile ottenere l'annullamento per vizio di motivazione salvo profili di diritto chiari.
- Se si contesta l'utilizzabilità di una prova acquisita illegittimamente, il ricorrente deve specificare e dimostrare come l'espunzione di quell'elemento altererebbe l'esito del giudizio (ossia incidere sulla "prova di resistenza"); senza questa dimostrazione il motivo è aspecifico e inammissibile.
- La Corte di Cassazione non può riesaminare autonomamente la valutazione della credibilità dei testimoni o riformulare una diversa lettura del compendio probatorio: tali questioni sono riservate al giudice di merito.
- Le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono, se ritenute credibili dal giudice, costituire da sole prova sufficiente per la condanna, anche quando la persona offesa non si costituisce parte civile.
- I motivi di impugnazione che si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione dei fatti o della pena (dosimetria) sono generalmente inammissibili in Cassazione; per la pena solo profili di diritto o di violazione di legge sono sindacabili.
- Ricorsi manifestamente infondati o procedimentalmente inammissibili possono comportare la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante una selezione cauta dei motivi da proporre in cassazione.
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