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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23548/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto tentato aggravato. I primi due motivi di ricorso riproponevano doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta corretta in diritto e congrua in fatto. Con il terzo motivo il ricorrente censurava la graduazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, sostanzialmente chiedendo una nuova valutazione di merito della pena e della sua congruità; la Corte ha rilevato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da motivazione non illogica o arbitraria, e che per negare le attenuanti generiche è sufficiente un richiamo congruo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi privi di specificità perché meramente reiterativi di doglianze già proposte in appello e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato, poiché volto a sollecitare una rivalutazione della pena e del giudizio sulle attenuanti generiche, materia rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito se adeguatamente motivato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato come criterio per la determinazione della pena da parte del giudice di merito

  • art. 62-bis c.p.

    implicito riferimento al diniego delle attenuanti generiche, motivabile con congruo richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione di merito sulla congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per il trattamento sanzionatorio.
  • La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e censurabile in cassazione solo per difetto assoluto di motivazione o manifesta illogicità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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