Cassazione Penale, Sentenza n. 2079/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Cassino e ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione, ponendolo all'esame del giudice di legittimità. Poiché la sentenza impugnata è stata emessa in dibattimento, la Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione dell'udienza pubblica nel rispetto delle forme degli articoli 610 e 614 c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Cassino che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore di Ali Ibrahim avverso la sentenza del Giudice di pace di Gaeta (8/03/2021) che aveva condannato il ricorrente a una multa di euro 8.000,00 per violazione dell'art. 14, commi 5-bis e 5-ter, d.lgs. n. 286/1998. Il Tribunale aveva ritenuto l'appello inammissibile perché, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 274/2000, le sentenze del giudice di pace contenenti solo pena pecuniaria non sono appellabili salvo che sia impugnato il capo relativo al risarcimento del danno. Il difensore ha dedotto che l'atto contenesse i requisiti per essere qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., e che il Tribunale avrebbe dovuto trasformarlo in ricorso per cassazione anziché dichiararne l'inammissibilità.
Norme richiamate
d.lgs. n. 274/2000, art. 37
Limita l'appello contro le sentenze del giudice di pace: è ammesso l'appello quando la pena non è pecuniaria e, se la pena è pecuniaria, solo se è impugnato anche il capo relativo al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva applicato questa restrizione per dichiarare l'inammissibilità.
d.lgs. n. 286/1998, art. 14, commi 5-bis e 5-ter
Norma sostanziale in relazione alla quale il ricorrente era stato condannato (illecito amministrativo/penale in materia di immigrazione); è il fatto-reato contestato nel procedimento di merito.
cod. proc. pen., art. 568, comma 5
Stabilisce la possibilità di rettificare d'ufficio la qualificazione giuridica dell'impugnazione quando l'atto, pur essendo denominato diversamente dalla parte, contenga i requisiti dell'impugnazione ordinata dalla legge. La Corte ha ritenuto che l'atto depositato dovesse essere qualificato come ricorso per cassazione e trasmesso al giudice competente.
Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001
"... allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente"
Principio delle Sezioni Unite secondo cui il giudice adìto con un mezzo errato deve verificare l'impugnabilità oggettiva e la volontà di impugnazione e, se presenti, trasmettere gli atti al giudice competente invece di dichiarare immediatamente l'inammissibilità.
Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018
Richiamata dal Tribunale per sostenere che, se dall'atto risulta che la parte ha voluto usare un mezzo di gravame non consentito e questo è privo dei requisiti, si può dichiarare l'inammissibilità; la Corte di cassazione ha però evidenziato che il Tribunale non ha verificato compiutamente la voluntas impugnationis e l'impugnabilità oggettiva.
Sez. U, n. 16 del 26/11/1997 (dep. 1998)
Precedente orientamento meno favorevole alla rqualificazione d'ufficio dell'impugnazione; richiamato per spiegare l'evoluzione giurisprudenziale superata dalle Sezioni Unite del 2001.
cod. proc. pen., artt. 610 e 614
Regole procedurali specifiche da rispettare per il ricorso per cassazione contro sentenze pronunciate in dibattimento; la Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo affinché il ricorso sia esaminato rispettando tali forme.
Massime di principio
- Se la parte deposita un atto di impugnazione con una denominazione errata, il giudice adìto deve verificare l'impugnabilità oggettiva del provvedimento e la "voluntas impugnationis"; se presenti, deve trasmettere o qualificare l'atto secondo la forma corretta (art. 568 c.p.p. e Sez. U. 31/10/2001).
- Le sentenze del giudice di pace che contengono solo una pena pecuniaria sono, di regola, non appellabili ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 274/2000, salvo la presenza di statuizioni civili (es. risarcimento) o diversa previsione normativa.
- Il giudice non può limitarsi all'automatica dichiarazione di inammissibilità quando non risulta accertata l'oggettiva non impugnabilità o l'assenza della volontà di impugnare: la qualificazione ope iudicis è possibile se l'atto soddisfa i requisiti dell'impugnazione corretta.
- Se l'impugnazione riguarda una sentenza pronunciata in dibattimento, il ricorso per cassazione deve essere trattato rispettando le forme previste dagli artt. 610 e 614 c.p.p.; in caso di conversione dell'atto, il giudice di legittimità fisserà udienza pubblica secondo tali norme.
- Per il difensore: indicare chiaramente la volontà di impugnare e, quando si intende proporre ricorso per cassazione, curare i requisiti formali e sostanziali del ricorso per evitare contestazioni di inammissibilità per vizio formale.
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