Ordinanza n. 93/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento - della deliberazione della Giunta comunale n. 461 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto «concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Approvazione, ai sensi degli artt. 48 e 107, t.u.e.l., delle linee di indirizzo con riferimento all'art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”).» («Delibera»); - ove occorra, della nota del Comune di Forte dei Marmi reg. ufficiale 0017688 del 29 aprile 2024, recante «Parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Risposta.» («Nota»); - nonché ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta comunale e determinazioni dirigenziali con cui sono state prorogate fino al 31 dicembre 2024 le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative
Esito
La controversia
L’AGCM ha impugnato, ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990, gli atti con cui il Comune di Forte dei Marmi ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 le concessioni demaniali marittime in essere. L’Autorità ha dedotto il contrasto degli atti con il diritto dell’Unione europea, in particolare con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, nonché con i principi di libera concorrenza. Nel giudizio si sono costituiti il Comune, una società concessionaria e, ad opponendum, un’ulteriore società concessionaria. Il TAR ha rilevato che le concessioni interessate dalla proroga sono circa 177 e che tutti i concessionari beneficiari degli atti impugnati hanno un interesse alla loro conservazione, poiché la proroga ha posticipato l’indizione delle gare per l’assegnazione delle concessioni. Essi devono pertanto essere considerati controinteressati. Non risultando applicabile l’art. 49, comma 2, c.p.a., il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i concessionari mediante notificazione per pubblici proclami, considerato l’elevato numero dei soggetti da evocare.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la controversia sulla legittimità delle proroghe. Ha ordinato all’AGCM di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli attuali concessionari del Comune di Forte dei Marmi beneficiari delle proroghe. Ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami, senza indicazione nominativa dei controinteressati, mediante pubblicazione, fino alla definizione del giudizio, di un avviso nella home page del sito del Comune e della Regione Toscana e mediante pubblicazione integrale del ricorso principale, del ricorso per motivi aggiunti e dell’ordinanza in un’area riservata del sito comunale. Gli avvisi devono contenere le informazioni indicate nell’ordinanza, comprese l’autorità giudiziaria, il numero di ruolo, le parti, gli atti impugnati, le domande e una sintesi dei motivi. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 5 giorni; l’inosservanza comporta l’improcedibilità del ricorso. La discussione è stata fissata all’udienza pubblica del 14 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 21-bis l. 287/1990
Attribuisce all’AGCM il potere di impugnare atti amministrativi ritenuti lesivi della concorrenza e del mercato.
art. 49 TFUE
È indicato dall’AGCM quale parametro del diritto dell’Unione europea asseritamente violato dagli atti di proroga delle concessioni.
art. 12 direttiva 2006/123/CE
È indicato dall’AGCM quale parametro europeo in materia di autorizzazioni relative a risorse naturali scarse e quale fondamento delle censure concorrenziali.
art. 49, comma 2, c.p.a.
Il TAR ne esclude l’applicabilità al caso concreto, ritenendo necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concessionari beneficiari delle proroghe.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Concorre a fondare i poteri del giudice in materia di modalità della notificazione.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Concorre a fondare l’ordine di integrazione del contraddittorio e la definizione delle relative modalità.
art. 39, comma 2, c.p.a.
Consente il ricorso alle forme di notificazione disciplinate dal codice di procedura civile, secondo quanto disposto dal giudice.
art. 150 c.p.c.
Costituisce la base normativa per la notificazione per pubblici proclami autorizzata dal TAR.
Massime di principio
- Sono controinteressati tutti i soggetti che, quali beneficiari diretti dell’atto impugnato, abbiano un interesse concreto alla sua conservazione, anche quando il provvedimento non li individui nominativamente e purché siano identificabili in base alla categoria di appartenenza.
- Quando l’atto impugnato proroga una pluralità di concessioni e posticipa l’indizione delle gare, tutti i concessionari beneficiari della proroga devono essere evocati nel giudizio, poiché l’eventuale annullamento dell’atto inciderebbe sulla loro posizione.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati pretermessi, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, definendo modalità idonee a garantire la conoscibilità effettiva della controversia.
- L’inosservanza degli adempimenti e dei termini fissati dal giudice per l’integrazione del contraddittorio può comportare l’improcedibilità del ricorso.
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