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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43851/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.), sostenendo di non aver avuto effettiva conoscenza del processo e di non essere stato in grado di comunicare con il difensore. Si deduceva inoltre l'assenza di procura speciale conferita al difensore per proporre il ricorso per cassazione e che la nomina/elezione di domicilio del difensore nelle indagini non poteva automaticamente essere considerata prova della conoscenza del processo. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione ritenendo che la proposizione del ricorso per cassazione da parte del difensore fosse indice della conoscenza del processo da parte dell'imputato e aveva inoltre dichiarato incompetente a decidere sulla restituzione in termini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato per nuovo giudizio. La Corte di cassazione ha censurato la decisione impugnata per omessa e insufficiente istruttoria: la Corte territoriale non ha acquisito gli atti necessari né ha valutato concretamente se l'imputato avesse effettivamente avuto conoscenza del procedimento. La Corte ha richiamato principi consolidati secondo i quali l'elezione di domicilio presso il difensore nelle indagini preliminari non è, di per sé, prova sufficiente della conoscenza del processo e ha precisato la distinzione tra giudizio in contumacia e dichiarazione di assenza, indicando che in presenza di dubbi il rimedio da valutare può essere la rescissione del giudicato o, in casi diversi, la restituzione in termini; pertanto la Corte d'appello dovrà riesaminare la questione alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la rescissione del giudicato per violazioni procedimentali che abbiano inciso sulla formazione del giudicato; la Corte l'ha ritenuta applicabile quando la sentenza definitiva derivi da una dichiarazione di assenza non adeguatamente comprovata.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla restituzione nel termine per proporre impugnazione; la Corte richiama che tale rimedio può essere il correttivo in caso di nullità degli atti introduttivi in presenza di sentenza contumaciale, ma distingue la sua funzione da quella della rescissione.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    Riforma che ha escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione; tuttavia la Corte precisa che ciò non implica limitazioni automatiche alla posizione del difensore nominato e non autorizza a considerare automaticamente la presentazione di un ricorso come prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato.

  • Art. 24 Cost.

    Principio del diritto di difesa; la Corte richiama che la verifica della conoscenza del processo è condizione essenziale per valutare la legittimità di dichiarazioni di assenza e il ricorso al giudizio irrevocabile.

  • Art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo e della ragionevole durata; la Corte lo ricorda in relazione alle garanzie processuali nella formazione del giudicato.

  • Art. 6 CEDU

    Diritto a un equo processo; la Corte richiama l'esigenza di valutare se la formazione del giudicato sia avvenuta nel rispetto delle garanzie processuali internazionalmente tutelate.

Massime di principio

  • La nomina del difensore e l'elezione di domicilio nelle indagini preliminari non costituiscono, di per sé, prova sufficiente che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo: il giudice deve valutare elementi concreti e fornire una motivazione che dia tranquillizzante certezza sulla conoscenza o sulla volontà di sottrarsi.
  • Quando si contesta la formazione del giudicato per difetto di conoscenza del processo, il rimedio corretto può essere la rescissione del giudicato (art. 629-bis) se si è in presenza di una dichiarazione di assenza; in diversi casi di sentenza contumaciale può essere rilevante la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.: il giudice deve distinguere le fattispecie e applicare il rimedio adeguato.
  • La proposizione di un ricorso per cassazione da parte del difensore non può automaticamente precludere la valutazione di una successiva istanza di rescissione: il giudice di merito deve accertare e motivare se la proposizione del ricorso attesti realmente la conoscenza del processo da parte dell'imputato.
  • Il giudice che dichiari l'inammissibilità di un rimedio per vizi di conoscenza del processo è tenuto ad assumere e valutare gli atti necessari (acquisizione degli atti processuali, verifiche sulla comunicazione delle rinunce o delle procure) e a motivare in modo espresso la valutazione probatoria.
  • È necessario distinguere tra 'contumacia' (imputato che si sottrae volontariamente) e 'assenza' (mancanza di conoscenza): le conseguenze processuali e i rimedi disponibili differiscono e vanno applicati con attenzione al caso concreto.
  • La rinuncia del difensore ha effetti solo se risulta provata la comunicazione al difensore dell'imputato; in mancanza di prova della comunicazione, la rinuncia può essere considerata inidonea a dimostrare la conoscenza del procedimento.

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