Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 126 del 21/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La società ritiene che l’errore configuri una violazione formale sanzionata dall’articolo 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 471/1997, ravvedibile ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997; in alternativa, propone la regolarizzazione mediante autofattura e annotazione nei registri IVA.

Errata compilazione della dichiarazione d’intento con casella "Integrativa" barrata per errore e relativo regime sanzionatorio

Il quesito

La società istante chiede quale sanzione si applichi all’errata compilazione della dichiarazione d’intento e se la violazione possa essere regolarizzata, anche tramite ravvedimento operoso; in subordine, propone l’emissione di autofattura e la sua annotazione nei registri IVA.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che, nel caso descritto, l’errata compilazione della dichiarazione d’intento non integri le violazioni dell’articolo 7, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 471/1997, ma costituisca una violazione formale sanzionabile ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 471/1997, con possibilità di ravvedimento operoso nei termini di legge; richiama inoltre la definizione agevolata delle irregolarità formali di cui all’articolo 9 del d.l. n. 119/2018.

Errata compilazione della dichiarazione d’intento e sanzione applicabile

L’interpello riguarda la corretta gestione delle dichiarazioni d’intento trasmesse da un esportatore abituale e, in particolare, le conseguenze dell’erronea compilazione della sezione relativa alla dichiarazione integrativa. La questione nasce dopo l’invio, per il periodo d’imposta 2017, di dichiarazioni d’intento con cui la società istante aveva assegnato a ciascun fornitore un plafond specifico di acquisti non imponibili IVA.

Fattispecie rappresentata dalla società istante

La società riferisce di aver operato come esportatore abituale ai fini IVA e di aver compilato, per le dichiarazioni d’intento inviate dal 1° marzo 2017, il campo "operazioni fino a concorrenza di euro" per attribuire a ogni fornitore un tetto massimo di fatturazione non imponibile.

Successivamente, per alcuni fornitori, ha trasmesso ulteriori dichiarazioni d’intento per aumentare il plafond originariamente comunicato, ma ha barrato per errore la casella "Integrativa" e ha indicato il numero di protocollo della dichiarazione già inviata. Verificato, anche sulla base delle istruzioni al modello e della risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016, che tale modalità non integra un aumento del plafond ma comporta l’annullamento e la sostituzione della dichiarazione precedente, la società ha chiesto quale sanzione si applichi e se sia possibile sanare l’errore con ravvedimento operoso.

Quesito del contribuente

Il contribuente domanda:

  • quale sia il regime sanzionatorio per l’erronea compilazione della dichiarazione d’intento;
  • se la violazione sia regolarizzabile tramite ravvedimento operoso;
  • in subordine, se possa essere sanata mediante emissione di autofattura per l’operazione effettuata sulla base della dichiarazione errata e relativa annotazione nei registri IVA.

Soluzione interpretativa proposta dalla società

La società sostiene che l’errore configuri una violazione formale, sanzionabile ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e ravvedibile ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

A sostegno della tesi osserva che:

  • l’errore non rientrerebbe tra le violazioni in materia di esportazioni sanzionate dall’articolo 7 del d.lgs. n. 471/1997;
  • la società possiede i requisiti per qualificarsi esportatore abituale;
  • le dichiarazioni d’intento sono state trasmesse telematicamente ai fornitori prima dell’effettuazione delle operazioni.

In alternativa, la società propone la regolarizzazione mediante:

  • emissione di autofattura per l’importo dell’operazione effettuata sulla base della dichiarazione d’intento erroneamente compilata, con indicazione della data della dichiarazione originaria;
  • annotazione dell’autofattura sia nel registro delle fatture emesse sia in quello delle fatture ricevute.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama innanzitutto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 0213221 del 2 dicembre 2016, con il quale è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione d’intento, utilizzabile dal 1° marzo 2017.

Il nuovo modello non prevede più la possibilità di riferire la dichiarazione a un determinato periodo, come avveniva nei campi "3" e "4" della precedente versione. Restano quindi rilevanti soltanto:

  • il campo "1", se la dichiarazione riguarda una sola operazione, con indicazione del relativo importo;
  • il campo "2", se la dichiarazione riguarda una o più operazioni fino a concorrenza dell’importo indicato.

L’Agenzia richiama anche la risoluzione n. 120/E del 2016, secondo cui nel campo "2" va indicata la quota di plafond che l’esportatore abituale intende utilizzare verso quello specifico fornitore.

Chiarimenti dell’Agenzia sulla corretta compilazione

L’Agenzia chiarisce che, se l’esportatore abituale intende modificare l’ammontare di plafond già dichiarato al fornitore, deve presentare prima dell’operazione una nuova dichiarazione d’intento:

  • barrando la casella "Integrativa" e indicando il protocollo della dichiarazione da rettificare, quando intenda sostituire integralmente la precedente;
  • senza barrare la casella "Integrativa", se il campo "2" è stato già parzialmente utilizzato e si voglia semplicemente incrementare il plafond, indicando un ulteriore importo fino a concorrenza del quale effettuare acquisti senza IVA.

Nel secondo caso, la fattura deve richiamare gli estremi di entrambe le dichiarazioni d’intento, cioè quella originaria e quella che integra il plafond.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia, la società istante avrebbe dovuto inviare le nuove dichiarazioni d’intento senza compilare la casella "Integrativa" se l’obiettivo era soltanto aumentare il plafond originariamente comunicato a determinati fornitori. La compilazione errata ha invece prodotto l’effetto di annullare le dichiarazioni iniziali e, con esse, il plafond già indicato e utilizzato per acquisti non imponibili.

Nonostante ciò, l’Agenzia esclude che in tale ipotesi si configuri:

  • la violazione di cui all’articolo 7, comma 3, del d.lgs. n. 471/1997, relativa all’effettuazione di operazioni senza addebito d’imposta in mancanza di dichiarazione d’intento;
  • la violazione di cui all’articolo 7, comma 4, del medesimo decreto, relativa all’effettuazione di operazioni senza addebito d’imposta oltre il limite del plafond disponibile.

Tale esclusione opera a condizione che:

  • le dichiarazioni d’intento siano state rilasciate in presenza dei requisiti di legge;
  • il fornitore abbia verificato, prima dell’emissione delle fatture senza IVA, l’avvenuto inoltro delle dichiarazioni all’Agenzia delle entrate e i dati, incluso il plafond, in esse contenuti;
  • il plafond sia stato utilizzato entro i limiti consentiti dalla normativa.

Ricorrendo tali presupposti, l’Agenzia ritiene che l’errata compilazione integri una violazione formale, sanzionata dall’articolo 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 471/1997, con applicazione della sanzione fissa di 250 euro, suscettibile di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997, ove ne ricorrano le condizioni.

Conclusioni operative

L’Agenzia, quindi, qualifica l’errore come irregolarità formale, non come violazione sostanziale in materia di esportazioni, e ammette la possibilità di regolarizzazione con ravvedimento operoso. In chiusura richiama anche l’articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla definizione agevolata delle irregolarità formali.

In sintesi, la risposta conferma che, se il plafond è stato effettivamente utilizzato nei limiti di legge e i controlli sul fornitore sono stati eseguiti correttamente, l’errore nella compilazione della casella "Integrativa" non determina le più gravi sanzioni previste per l’uso indebito della dichiarazione d’intento, ma resta una violazione formale sanabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.