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Interpello

Risposta n. 122 del 21/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene di dover versare direttamente l’IVA originariamente assoggettata a split payment entro il termine trimestrale del 20 agosto 2018, usando il codice tributo 6099, senza ulteriori indicazioni in dichiarazione IVA.

Applicabilità dello split payment nei casi di opzione per la compensazione dei crediti da gratuito patrocinio

Il quesito

Un avvocato chiede come debba comportarsi rispetto al versamento dell’IVA relativa a fatture emesse verso il Tribunale e inizialmente assoggettate a split payment, dopo aver esercitato l’opzione ex art. 1, comma 778, L. 208/2015 per la compensazione dei crediti da spese di giustizia, avendo poi compensato anche l’IVA inclusa nelle fatture.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene applicabile lo split payment anche alle fatture in esame, poiché non esiste una deroga normativa espressa; tuttavia precisa che il credito ammesso in compensazione non doveva comprendere l’IVA esposta in fattura. Non essendovi danno erariale, suggerisce solo di correggere il codice tributo del versamento da 6099 a 6040 e di indicare il mese di riferimento (maggio, codice 05), con rettifica effettuabile tramite CIVIS o presso un ufficio territoriale.

Applicabilità dello split payment nei casi di opzione per la compensazione dei crediti da gratuito patrocinio

L’interpello riguarda il rapporto tra il meccanismo della scissione dei pagamenti e l’opzione per la compensazione dei crediti riconosciuta agli avvocati per spese di giustizia ai sensi dell’art. 1, comma 778, della legge n. 208/2015. Il caso concreto nasce da fatture emesse verso un Tribunale per compensi professionali e dal successivo utilizzo in compensazione di crediti comprensivi anche dell’IVA.

Fattispecie rappresentata

L’istante, avvocato, riferisce di aver emesso nel luglio 2017 tre fatture nei confronti del Tribunale di ALFA per crediti sorti ai sensi degli artt. 82 e seguenti del DPR 30 maggio 2002, n. 115, relativo alle spese di giustizia.

Le fatture erano state emesse con applicazione dell’IVA in regime di scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, come allora vigente.

Successivamente, il 30 aprile 2018, l’avvocato ha esercitato l’opzione prevista dall’art. 1, comma 778, della legge n. 208/2015, che consente agli avvocati titolari di crediti per spese, diritti e onorari sorti ai sensi degli artt. 82 e seguenti del DPR n. 115/2002 di compensare tali somme con imposte, tasse e contributi previdenziali, nei limiti e nella finestra temporale stabiliti dalla norma.

Il 4 maggio 2018 è stata ricevuta la comunicazione di ammissione del credito alla procedura di compensazione tramite la piattaforma elettronica di certificazione dei crediti commerciali del MEF. Poiché l’ammissione riguardava l’importo totale della fattura, comprensivo di IVA e CAP, l’istante ha chiesto chiarimenti al Ministero, che ha precisato che i crediti includono anche le ritenute d’acconto e che IVA e ritenute riferite a crediti ammessi alla compensazione non sono versate all’Erario dalla Pubblica Amministrazione, essendo l’onere a carico del beneficiario della compensazione.

Il 16 maggio 2018, quindi, l’avvocato ha utilizzato in compensazione i crediti ammessi, includendo nell’importo utilizzato anche l’IVA relativa alla prestazione, pur in presenza dell’originario split payment in fattura.

Quesito del contribuente

L’istante domanda quale sia il comportamento corretto in merito al versamento dell’IVA relativa alle prestazioni rese a favore del Tribunale di ALFA, considerato che le fatture erano state originariamente emesse in regime di split payment ma poi i relativi crediti sono stati ammessi alla compensazione ex art. 1, comma 778, L. 208/2015.

Soluzione interpretativa proposta

Secondo il contribuente, l’IVA oggetto di split payment dovrebbe essere versata direttamente da lui entro il 20 agosto 2018, in quanto contribuente trimestrale, utilizzando il codice tributo 6099 e senza ulteriori indicazioni nella dichiarazione IVA.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama anzitutto l’art. 1, comma 778, della legge n. 208/2015, evidenziando che la misura è stata introdotta per limitare gli effetti negativi dei ritardi di pagamento dello Stato sui crediti da gratuito patrocinio e che non ha finalità fiscali.

Richiama poi il meccanismo dello split payment, introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b), della legge n. 190/2014 e disciplinato dall’art. 17-ter del DPR n. 633/1972. Nella formulazione vigente fino al 30 giugno 2017, per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, quando queste non fossero debitori d’imposta, l’IVA esposta in fattura doveva essere versata direttamente all’Erario dall’amministrazione acquirente, separatamente dal corrispettivo.

L’Agenzia ricorda inoltre:

  • la decisione del Consiglio UE n. 2015/1401 del 14 luglio 2015, pubblicata nella GUUE n. 217 del 18 agosto 2015, che autorizzava l’Italia ad applicare lo split payment fino al 31 dicembre 2017;
  • il decreto attuativo MEF del 23 gennaio 2015, come modificato dal DM 20 febbraio 2015;
  • l’art. 4 del DM 23 gennaio 2015, secondo cui il versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni avviene entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione.

Viene richiamata anche la modifica introdotta dall’art. 1 del DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha inciso sulla disciplina dello split payment, e i successivi decreti MEF del 27 giugno 2017, 13 luglio 2017 e 9 gennaio 2018.

Infine, l’Agenzia richiama il DL 12 luglio 2018, n. 87, che ha escluso dallo split payment le prestazioni rese dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, i cui compensi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o di acconto ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600/1973.

Per il periodo rilevante del caso, e cioè per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 al 13 luglio 2018, la disciplina dello split payment comprendeva anche i compensi professionali assoggettati a ritenuta ai fini delle imposte sul reddito.

L’Agenzia richiama infine la decisione di esecuzione UE 2017/784 del 25 aprile 2017, pubblicata nella GUUE L118 del 6 maggio 2017, che ha autorizzato la proroga del regime fino al 30 giugno 2020.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia, alle operazioni in esame continua ad applicarsi il meccanismo della scissione dei pagamenti, in assenza di una deroga normativa espressa per la fattispecie considerata.

Ne consegue che l’avvocato, avendo optato nella finestra temporale prevista per la compensazione dei crediti da spese di giustizia, aveva diritto a utilizzare un credito d’imposta non comprensivo dell’IVA indicata in fattura. In altri termini, l’IVA esposta nelle fatture assoggettate a split payment non avrebbe dovuto entrare nel credito compensabile.

L’Agenzia osserva quindi che, nel caso concreto, si è verificata una compensazione per un importo superiore a quello spettante. Tuttavia, tale maggiore credito è stato poi utilizzato per versare l’IVA indicata nelle tre fatture emesse nei confronti del Tribunale di ALFA, con un importo corrispondente a quello dovuto.

Parere conclusivo e indicazioni operative

L’Agenzia conclude che, nella fattispecie, non si ravvisa alcun danno erariale.

Pur non contestando l’esito sostanziale, suggerisce però di correggere il codice tributo utilizzato per il versamento:

  • il codice 6099, relativo al saldo IVA annuale, va sostituito con il codice 6040, riferito all’IVA da split payment;
  • nel versamento deve essere indicato anche il mese di riferimento, che nel caso di specie è maggio, con codice 05, in quanto il mese in cui l’istante è stato ammesso alla procedura di compensazione.

La rettifica può essere effettuata autonomamente tramite il canale CIVIS del sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure rivolgendosi a un ufficio territoriale.

Conclusioni

L’interpello chiarisce che l’opzione per la compensazione dei crediti da spese di giustizia non elimina, di per sé, l’applicazione dello split payment alle fatture interessate, salvo espressa previsione normativa. La soluzione dell’Agenzia è sostanzialmente confermativa della correttezza del versamento effettuato, ma con necessità di regolarizzare il solo aspetto tecnico del codice tributo e dell’indicazione del mese di riferimento.

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