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Interpello

Risposta n. 119 del 20/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia ritiene che, se il lodo è definitivo nel 2017, il provento e il credito vadano imputati a tale esercizio, in applicazione del principio di derivazione rafforzata e delle regole contabili OIC, fermo restando che la rilevanza fiscale presuppone la corretta applicazione dei principi contabili.

Imputazione temporale del provento derivante da un lodo arbitrale parzialmente favorevole

Il quesito

La società chiede in quale periodo d’imposta debba tassare il componente positivo di reddito e il correlato credito derivanti da un lodo arbitrale ICC reso nel 2017, relativo al risarcimento per la risoluzione illegittima di un contratto di appalto, alla luce della derivazione rafforzata per i soggetti OIC adopter.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che il componente positivo di reddito derivante dal lodo arbitrale è fiscalmente rilevante nel periodo d’imposta 2017, purché il lodo sia effettivamente definitivo in quell’anno; precisa inoltre che il proprio giudizio non copre la corretta quantificazione delle poste contabili e resta subordinato agli esiti di eventuali controlli.

Imputazione temporale del provento da lodo arbitrale

L’interpello riguarda il trattamento fiscale, per un soggetto OIC adopter, del provento derivante da un lodo arbitrale emesso nel 2017 a seguito di una controversia contrattuale. Il tema centrale è la corretta imputazione per competenza del componente positivo di reddito e del correlato credito risarcitorio.

Fattispecie e contesto

La società ALFA S.p.A. ha stipulato nel 2015 con BETA S.p.A. un contratto di appalto per la costruzione, fornitura, installazione e completamento degli interni di un immobile commerciale. Il contratto prevedeva che tutte le controversie fossero devolute ad arbitrato secondo le regole ICC.

A seguito della risoluzione unilaterale del contratto da parte di BETA, ALFA ha attivato la procedura arbitrale per ottenere il risarcimento dei danni. Il Tribunale arbitrale ha riconosciuto l’illegittimità della risoluzione e ha quantificato il risarcimento dovuto. La società istante non rientra tra le micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile e redige il bilancio secondo le disposizioni del codice civile.

Quesito del contribuente

La società chiede di chiarire in quale periodo d’imposta debba essere assoggettato a imposizione il provento derivante dal lodo arbitrale.

Secondo la ricostruzione della contribuente:

  • prima del lodo, il credito e il relativo componente positivo sarebbero solo potenziali e quindi non rilevabili nel bilancio nella parte numerica, ma solo nella nota integrativa;
  • nel periodo in cui l’organo arbitrale si pronuncia, la certezza dell’an e del quantum renderebbe il credito e il ricavo rilevanti per competenza;
  • poiché il lodo è stato reso noto nel 2017, esso dovrebbe essere imputato all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, sia come credito sia come ricavo;
  • l’importo non verrebbe attualizzato, salvo eventuale verifica di rilevanza degli effetti al momento del bilancio 2018.

Normativa e prassi richiamate

La contribuente richiama diversi riferimenti a sostegno della propria tesi:

  • l’articolo 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che ha esteso la derivazione rafforzata anche ai soggetti OIC adopter diversi dalle micro-imprese;
  • l’articolo 2 del decreto ministeriale 3 agosto 2017, che richiama le disposizioni del decreto ministeriale 1° aprile 2009, n. 48, confermando la prevalenza della sostanza sulla forma e la competenza economica contabile/civilistica;
  • le regole ICC, in particolare l’articolo 35, che attribuisce al lodo carattere vincolante tra le parti;
  • l’articolo 839 del codice di procedura civile, relativo al riconoscimento ed esecutività del lodo straniero;
  • il principio contabile OIC 31, secondo cui gli utili potenziali non si rilevano, salvo che il loro realizzo sia certo e l’ammontare sia determinabile con elevato grado di accuratezza.

Soluzione interpretativa prospettata

La soluzione proposta dalla società è che il lodo arbitrale, essendo definitivo e vincolante, faccia maturare nel 2017 la certezza del credito e del ricavo correlato. In tale esercizio il provento andrebbe quindi iscritto a conto economico e il credito nello stato patrimoniale, con conseguente rilevanza fiscale nello stesso periodo d’imposta.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo ricordando che l’articolo 13-bis del decreto-legge n. 244 del 2016 ha modificato l’articolo 83 del TUIR, estendendo ai soggetti che redigono il bilancio secondo il codice civile, diversi dalle micro-imprese, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai rispettivi principi contabili. Richiama inoltre il nuovo comma 1-bis dell’articolo 83 del TUIR e la necessità che la rilevanza fiscale del dato contabile presupponga la corretta applicazione dei principi contabili.

Sul piano contabile, viene richiamato l’OIC 15, che definisce i crediti come diritti a esigere somme fisse o determinabili e ne consente l’iscrizione quando esiste un titolo giuridico al credito, anche al di fuori dello scambio di beni e servizi.

Sulla base della rappresentazione fornita dall’istante, secondo cui il lodo è definitivo e vincolante tra le parti e il riconoscimento giudiziale è richiesto solo per l’esecuzione coattiva, l’Agenzia ritiene che la qualificazione e l’imputazione temporale adottate per il componente di reddito possano trovare riconoscimento fiscale, con imputazione al periodo d’imposta 2017.

Conclusioni operative

La risposta è favorevole alla società, ma con alcune cautele importanti:

  • il parere è reso assumendo come vero, ai fini dell’interpello, che il lodo sia definitivo nel 2017;
  • se in sede di controllo emergessero fatti o circostanze diverse, la risposta non avrebbe efficacia;
  • resta esclusa dall’interpello la verifica sulla corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili e fiscali.

In sintesi, per l’Agenzia il provento derivante dal lodo arbitrale è fiscalmente rilevante nel 2017, in coerenza con il principio di derivazione rafforzata applicabile ai soggetti OIC adopter e con le risultanze contabili correttamente formate.

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