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Sentenza

Sentenza n. 118/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento: A) della disposizione di isolamento prot. n. -OMISSIS- del 23/07/2021 adottata dal Dipartimento Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.P. Cosenza, per positività della Sig.ra -OMISSIS- al test sierologico per la ricerca della presenza di antigene del virus SARS-Cov-2; B) della ordinanza contingibile ed urgente N. 14303 del 26/07/2021 disposta dal Comune di Corigliano – Rossano, con cui veniva disposta: “..la quarantena obbligatoria a carico di -OMISSIS- generalizzato nella premessa, sancendone la sorveglianza sanitaria con isolamento presso la propria residenza dal 21/07/2021 fino a successiva comunicazione”; C) della ordinanza contingibile ed urgente N. 14681 del 10/08/2021, con la quale lo stesso Comune di Corigliano - Rossano revocava l'ordinanza N. 14303 del 26/07/2021 della quarantena obbligatoria a carico della Sig.ra -OMISSIS-; D) nonché di qualsiasi atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente; nonché per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi in favore della ricorrente, derivanti dall'illegittimo comportamento doloso e/o colposo dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, nonché del Comune di Corigliano – Rossano;

Giustizia amministrativa202101680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: disposizione sanitaria di isolamento per positività al test sierologico, ordinanza comunale di quarantena obbligatoria e successiva ordinanza di revoca

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie e comunali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la disposizione di isolamento adottata dall'ASP di Cosenza e le ordinanze comunali che avevano disposto e poi revocato la quarantena, chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e reputazionali. Ha dedotto: violazione della normativa emergenziale e difetto di istruttoria, sostenendo che il test sierologico positivo agli anticorpi IgM non fosse idoneo a dimostrare un'infezione in corso e non potesse sostituire il test molecolare; illogicità e contraddittorietà dei provvedimenti alla luce dell'esito positivo del tampone molecolare del 30 luglio 2021, ritenuto anomalo perché preceduto da test antigenici autonomi negativi; erroneo richiamo, nell'ordinanza, al d.l. n. 6/2020 e al DPCM 8 marzo 2020, non più vigenti, nonché uso indistinto dei termini isolamento e quarantena. Ha inoltre domandato il risarcimento del danno da mancata prestazione lavorativa, della limitazione della libertà personale e del pregiudizio reputazionale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile l'azione di annullamento perché i provvedimenti impugnati avevano ormai esaurito i loro effetti e non sussisteva più un interesse attuale e concreto alla tutela demolitoria. Ha esaminato nel merito la domanda risarcitoria, ritenendola infondata per mancanza di un danno ingiusto. Il Collegio ha affermato che, durante la pandemia, il principio di precauzione consentiva all'amministrazione sanitaria di adottare misure protettive anche in presenza di un caso probabile di Covid-19, senza attendere la certezza scientifica dell'infezione. Il test sierologico positivo costituiva quindi un presupposto sufficiente per l'isolamento precauzionale, successivamente confermato dal tampone molecolare positivo del 30 luglio 2021. Le precedenti negatività dei test antigenici non dimostravano errori nell'esecuzione o inattendibilità del tampone molecolare. L'erroneo richiamo normativo è stato ritenuto un vizio meramente formale, non incidente sulla legittimità sostanziale della misura, poiché la successione normativa aveva comunque attribuito poteri corrispondenti o più ampi all'amministrazione. Anche l'uso non rigorosamente distinto dei termini isolamento e quarantena non ha inciso sulla validità del provvedimento, correttamente fondato su un caso probabile poi confermato. Il TAR ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva provato il nesso causale tra la quarantena e il danno da mancata attività lavorativa, non essendo stato chiarito perché l'esercizio gestito dal marito non avrebbe potuto essere affidato temporaneamente a terzi o a un rappresentante. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000 per ciascuna amministrazione resistente, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Disciplina la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria.

  • art. 73 c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di avvisare le parti della possibile improcedibilità dell'azione di annullamento per esaurimento degli effetti degli atti.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente con riguardo all'obbligo di motivazione; il motivo è stato respinto, in quanto i provvedimenti risultavano sostanzialmente corretti nei presupposti e nella valutazione.

  • art. 1, comma 7, d.l. n. 33/2020

    Riconosceva la possibilità di disporre la quarantena precauzionale da parte dell'autorità sanitaria in presenza di un sospetto di contagio Covid-19.

  • d.l. n. 6/2020

    Il richiamo normativo contenuto nell'ordinanza, benché riferito a una disciplina abrogata, è stato considerato un vizio meramente formale, non lesivo, in ragione della successione e integrazione delle norme emergenziali.

  • d.l. n. 19/2020

    È indicato quale testo normativo successivo al d.l. n. 6/2020 e parte della successione normativa emergenziale che ha mantenuto o ampliato i poteri amministrativi di contenimento.

  • Circolare Ministeriale n. 5443/2020, allegato 1

    un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus

    La nozione di caso probabile è stata utilizzata per giustificare la quarantena precauzionale anche prima della conferma definitiva dell'infezione.

  • art. 30 c.p.a.

    Rilevante per la domanda risarcitoria, rigettata per mancanza di danno ingiusto e, comunque, per insufficiente prova del nesso causale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle informazioni sanitarie.

Massime di principio

  • Quando, durante un'emergenza sanitaria, sussistono incertezze sull'esistenza o sulla portata di un rischio per la salute pubblica, il principio di precauzione consente all'autorità competente di adottare misure restrittive senza attendere la dimostrazione esauriente del rischio, purché persista una probabilità di danno reale alla salute pubblica.
  • Nel contesto della pandemia da Covid-19, la quarantena precauzionale può essere disposta anche nei confronti di soggetti rientranti nella nozione di caso probabile, e non soltanto dopo la conferma diagnostica dell'infezione mediante test molecolare.
  • La successiva conferma dell'infezione mediante tampone molecolare, in assenza di elementi specifici che dimostrino errori nell'esecuzione o inattendibilità del test, conferma la ragionevolezza e la legittimità sostanziale della misura precauzionale precedentemente adottata.
  • L'erroneo richiamo, in un provvedimento emergenziale, a una disposizione normativa abrogata non determina l'illegittimità dell'atto quando la successione normativa abbia mantenuto o ampliato il potere amministrativo esercitato e il provvedimento sia sostanzialmente conforme alla disciplina vigente.
  • L'azione di annullamento diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, gli effetti del provvedimento impugnato si siano integralmente esauriti e non permanga un interesse concreto e attuale alla tutela demolitoria.
  • La domanda risarcitoria richiede la prova sia dell'ingiustizia del danno sia del nesso causale tra il provvedimento amministrativo e il pregiudizio lamentato; non è sufficiente allegare la mera perdita dell'attività lavorativa senza dimostrare che il danno non avrebbe potuto essere evitato mediante un'organizzazione alternativa dell'attività.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaEmergenza sanitariaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDanno da provvedimento illegittimo
RamiSanitàEmergenze e protezione civileProcesso amministrativo
IstitutiPrincipi di precauzione e prevenzioneSopravvenuta carenza di interesseRisarcimento del danno da attività amministrativaVizi formali non invalidanti

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