Sentenza n. 2590/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento in relazione alla richiesta di visto per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un ricorso avverso il silenzio formatosi sulla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso nel territorio italiano per motivi di lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, a seguito della presentazione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto. Il ricorrente mirava quindi a ottenere l'attivazione del procedimento amministrativo rimasto inerte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano soddisfatto la pretesa azionata in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Il Collegio ha comunque ravvisato la soccombenza virtuale dell'Amministrazione e l'ha condannata alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
azione avverso il silenzio
La norma consente di agire contro il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto il ricorso ha determinato l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
L'attivazione del procedimento amministrativo, intervenuta nel corso del giudizio, ha soddisfatto la pretesa sostanziale fatta valere e giustificato la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente soddisfa la pretesa azionata e comporta la cessazione della materia del contendere, anche quando non sia ancora intervenuto il provvedimento finale.
- La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa non impedisce al giudice di valutare la soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese di lite.
- Quando l'amministrazione attiva il procedimento solo dopo la proposizione del ricorso contro il silenzio, la soccombenza virtuale può giustificare la condanna dell'amministrazione alle spese processuali.
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