Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 281/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 75/24 emessa e pubblicata il 29.2.2024 dal Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione in data 8.3.2024, non impugnata, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202500595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza civile passata in giudicato n. 75/2024 del Tribunale di Udine

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione della sentenza n. 75/2024 del Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione, non impugnata e passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha ottemperato al giudicato. Il ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali, poiché l'ottemperanza è intervenuta dopo la proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'avvenuta ottemperanza dell'Amministrazione al giudicato. Ha posto le spese processuali a carico dell'Amministrazione, ritenendo rilevante il fatto che l'esecuzione sia intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso. L'Amministrazione è stata condannata a corrispondere alla ricorrente euro 1.000, oltre agli accessori di legge, nonché a rimborsare il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione ottempera al giudicato nel corso del giudizio, soddisfacendo integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • La sopravvenuta ottemperanza dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese processuali se l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso e ha reso necessario l'accesso alla tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.