Cassazione Penale, Sentenza n. 25514/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna per danneggiamento (art. 635 c.p.) ritenendo sussistente l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. (cose esposte alla pubblica fede). La difesa contestava l'applicazione dell'aggravante sostenendo che il portone forzato, pur dando sulla pubblica via, non era "cosa esposta alla pubblica fede" perché il proprietario era presente e aveva visto l'evento dal balcone sovrastante, potendo dunque esercitare vigilanza; per tale ragione la querela remissione avrebbe dovuto estinguere il reato; inoltre si richiamava la modifica introdotta dal D.Lgs. 7/2016 e giurisprudenza favorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato (dato il contrasto giurisprudenziale sulla nozione di "cosa esposta alla pubblica fede") ma, altresì, ha concluso che la situazione concreta (proprietario che ha solo visto dal balcone) non integra la vigilanza tale da escludere l'aggravante: la porta è stata ritenuta affidata alla pubblica fede. Tuttavia, essendo intervenuta la prescrizione (i fatti risalgono al 18/9/2013 e il reato si è estinto per prescrizione in data 8/3/2021), la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 625 n. 7 cod. pen.
L'aggravante riguarda le "cose esposte alla pubblica fede"; la Corte ha interpretato che la porta d'ingresso affacciata sulla pubblica via può rientrare in questa nozione anche se il proprietario è presente all'interno ma non in grado di esercitare una vigilanza diretta e immediata sul bene
art. 635 cod. pen.
Regola il delitto di danneggiamento; nel caso era contestata la condotta di forzatura della porta e la valutazione dell'aggravante ha inciso sulla procedibilità
art. 659 cod. pen.
Richiamato negli atti originari e dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'Appello; non è determinante per la decisione della Cassazione sul punto dell'aggravante
art. 4 L. 110/75
Norma richiamata negli atti originari e dichiarata estinta per prescrizione dalla Corte d'Appello; non è il fulcro della decisione della Cassazione
art. 129 cod. proc. pen.
Citato dalla Corte: in relazione alla data dei fatti (2013) e alle regole temporali, è esclusa la possibilità di pronunciare una diversa e più favorevole sentenza, e quindi si è proceduto dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione
D.Lgs. 7/2016
Riferimento normativo invocato dalla difesa per sottolineare modifiche rilevanti alla procedibilità/remissione; la Corte ha considerato il quadro normativo ma ha deciso sulla base della nozione di vigilanza e della prescrizione
Massime di principio
- La presenza fisica del proprietario o del custode sul luogo non esclude automaticamente l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p.: occorre valutare se il proprietario aveva una concreta e diretta possibilità di esercitare vigilanza sul bene
- Per la porta d'ingresso affacciata sulla pubblica via, la mera visione dell'evento dal balcone sovrastante non configura di per sé una vigilanza tale da escludere la qualificazione di "cosa esposta alla pubblica fede"
- In presenza di contrasto giurisprudenziale su una questione di diritto, il ricorso non è necessariamente manifestamente infondato e può essere esaminato in Cassazione; se nel frattempo è maturata la prescrizione, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato
- La remissione della querela e la procedibilità dipendono dalla sussistenza di circostanze che rendono il reato procedibile d'ufficio; va quindi verificato caso per caso se un'aggravante produce tale effetto
- Sempre verificare i termini di prescrizione alla luce della data dei fatti e delle norme processuali applicabili (es. art. 129 c.p.p.) prima di esprimere valutazioni definitive sulla sussistenza o meno del reato
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