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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15203/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di numerosi medici, specializzati in varie discipline, a ottenere una remunerazione adeguata per la frequenza delle scuole di specializzazione medica, a fronte del tardivo recepimento nell’ordinamento interno delle direttive comunitarie in materia. In primo grado la domanda risarcitoria era stata rigettata; in appello la Corte territoriale aveva accolto solo alcune posizioni, liquidando un importo annuo parametrato all’art. 11 della l. n. 370 del 1999, con interessi legali dalla domanda e decorrenza dal 1983-1984. In Cassazione la Presidenza del Consiglio deduceva, tra l’altro, l’esistenza di un giudicato esterno sfavorevole per alcuni medici e sosteneva che il diritto alla remunerazione spettasse solo a chi si fosse immatricolato nel 1982, non prima. I medici ricorrenti e incidentali censuravano invece l’applicazione dell’art. 11 l. n. 370 del 1999 anziché dell’art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991, chiedevano interessi compensativi e rivalutazione sull’importo liquidato, contestavano la motivazione e l’asserita necessità di specifiche contestazioni da parte dell’amministrazione, nonché la mancata valutazione di alcune specializzazioni come equipollenti o ricomprese nelle direttive. Uno dei ricorsi riguardava specificamente una specializzazione in igiene e medicina preventiva, per la quale si chiedeva il riconoscimento del diritto al compenso.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi e ha rigettato il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di un primo gruppo di medici; ha rigettato il ricorso di un secondo gruppo di medici; ha accolto solo in parte il ricorso di un terzo gruppo limitatamente alla posizione di una medica, Giuseppa Scarpello, riconoscendole il diritto alla somma complessiva di Euro 20.142,00 per tre anni di corso, oltre interessi legali dalla domanda, decidendo nel merito senza rinvio; ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ultimo gruppo di medici. La Corte ha confermato l’impostazione per cui il diritto alla remunerazione adeguata spetta solo nei casi in cui la specializzazione sia stata allegata e dimostrata come inclusa negli elenchi comunitari o equipollente a specializzazioni comuni ad almeno due Stati membri, e ha ritenuto corretta, per il caso accolto, la speciale ricostruzione della specializzazione in igiene e medicina preventiva. Sul piano delle spese ha disposto varie regolazioni, con compensazione in alcuni rapporti e condanna alle spese negli altri.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione al dedotto giudicato esterno.

  • artt. 39, 324, 329 c.p.c.

    Richiamati per la questione del giudicato e dell’impugnazione.

  • art. 335 c.p.c.

    Usato per disporre la riunione delle impugnazioni.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    L’omessa specificazione degli atti e dei fatti costitutivi rilevanti impedisce lo scrutinio del motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Base delle censure di violazione di legge sui vari motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per l’omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 360 bis, n. 1 c.p.c.

    Usato per dichiarare inammissibili i motivi contrari a orientamento consolidato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di omessa pronuncia, escluso quando la decisione vi sia comunque stata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla censura sulla motivazione della sentenza.

  • art. 2043 c.c.

    Fondamento della domanda risarcitoria per mancata attuazione delle direttive comunitarie.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nella domanda di interessi/rivalutazione e nella quantificazione del danno.

  • art. 1224 c.c.

    Applicato per gli interessi legali dalla messa in mora o dalla domanda giudiziale sul debito di valuta.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa del danno.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato nei motivi sui criteri risarcitori.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per i criteri di liquidazione del risarcimento.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato per la decorrenza degli interessi su debito di valuta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 11 l. n. 370/1999

    Usato come parametro legislativo di quantificazione dell’indennizzo/risarcimento dovuto ai medici specializzandi.

  • art. 6 d.lgs. n. 257/1991

    Invocato dai ricorrenti come parametro alternativo, ma ritenuto non applicabile ai corsi anteriori al 1991.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 257/1991

    Richiamato per l’elenco delle specializzazioni conformi alle norme comunitarie.

  • artt. 5 e 7 direttiva 75/362/CEE

    Richiamati per individuare le specializzazioni comuni a più Stati membri che danno diritto alla remunerazione.

  • artt. 2, 3 e allegato direttiva 75/363/CEE

    Interpretati dalla Corte di giustizia nel senso dell’obbligo di remunerazione adeguata per il periodo rilevante.

  • direttiva 82/76/CEE

    Considerata direttiva non tempestivamente trasposta, fonte dell’inadempimento statale.

  • direttiva 93/16/CEE

    Richiamata nel quadro normativo europeo e nella ricostruzione delle specializzazioni.

  • direttiva 05/36/CE

    Richiamata nei motivi, senza incidere sulla soluzione della controversia.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti per l’interpretazione conforme al diritto UE.

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi

    Richiamati nei motivi sulla gerarchia e interpretazione delle fonti.

  • art. 5 e 189 Trattato CEE

    Richiamati nei motivi per il dovere di attuazione delle direttive comunitarie.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Base della trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sul risarcimento per mancata trasposizione delle direttive sulle scuole di specializzazione medica, il diritto alla remunerazione adeguata sorge solo se la specializzazione allegata sia stata dedotta e dimostrata come rientrante negli elenchi comunitari oppure come equipollente a specializzazioni comuni ad almeno due Stati membri; si tratta di fatto costitutivo della domanda, non di mera contestazione difensiva.
  • La mancata specificazione, nel ricorso per cassazione, degli atti, dei fatti costitutivi e delle allegazioni processuali rilevanti impedisce il controllo di legittimità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
  • Quando il motivo di ricorso si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato, esso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1 c.p.c.
  • In tema di inadempimento statale nella trasposizione delle direttive sulle scuole di specializzazione, il parametro risarcitorio fissato dall’art. 11 l. n. 370/1999 opera come liquidazione legislativa del danno e sostituisce la precedente obbligazione risarcitoria, con conseguente configurazione di un debito di valuta; pertanto interessi e rivalutazione non spettano automaticamente oltre i limiti delle regole generali.
  • L’eccezione di giudicato esterno, per essere scrutinabile in cassazione, richiede la puntuale indicazione e produzione delle decisioni rilevanti e la chiara deduzione del percorso processuale seguito; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La contestazione circa la non inclusione di una specializzazione negli elenchi comunitari non richiede una eccezione in senso stretto: il giudice deve comunque verificare d’ufficio la sussistenza del fatto costitutivo dedotto, ma solo se esso sia stato previamente allegato in modo specifico.
  • Non ogni specializzazione successivamente inserita in decreti ministeriali può essere automaticamente considerata utile ai fini del risarcimento per il periodo anteriore: occorre verificare la precisa base fattuale e giuridica della domanda, distinguendo tra coincidenza con elenchi comunitari ed equipollenza sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalitàDanno non patrimoniale

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