Regolamento (UE) 2021/2004
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2004 della Commissione del 10 novembre 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Vänerlöjrom» (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione della denominazione di origine protetta "Vänerlöjrom" nel registro UE delle DOP e IGP. La Commissione vi procede poiché la domanda presentata dalla Svezia è stata pubblicata e non sono state notificate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Vänerlöjrom".
Ambito di applicazione
Si applica alla registrazione, nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell’Unione, del nome "Vänerlöjrom" come denominazione di origine protetta (DOP). Produce effetti in tutti gli Stati membri, con applicazione diretta e obbligatoria; riguarda specificamente un prodotto della classe 1.7 (pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati) ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Non disciplina in generale altre denominazioni o altri settori produttivi.
Iscrizione della DOP "Vänerlöjrom"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2004 della Commissione reca la registrazione del nome "Vänerlöjrom" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che disciplina la procedura di registrazione delle denominazioni protette.
Contesto procedurale
La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione presentata dalla Svezia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro il termine previsto dall’articolo 51 del medesimo regolamento, la registrazione può essere disposta.
Effetti della registrazione
L’articolo 1 stabilisce che "Vänerlöjrom" è registrato come DOP. La denominazione identifica un prodotto classificato nella classe 1.7 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati". Per gli operatori, ciò significa che la tutela del nome segue il regime delle DOP UE con i relativi vincoli di uso e protezione previsti dalla normativa di base.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’intera Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP "Vänerlöjrom"
L’articolo 1 dispone l’iscrizione nel registro del nome "Vänerlöjrom" come denominazione di origine protetta (DOP). La denominazione identifica un prodotto della classe 1.7 "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti procedurali della registrazione
Dai considerando emerge che la domanda di registrazione presentata dalla Svezia era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento. Per tale ragione il nome deve essere registrato.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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