Regolamento (UE) 2021/1950
Regolamento delegato (UE) 2021/1950 della Commissione del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna gli importi soglia della direttiva 2009/81/CE per gli appalti nei settori della difesa e della sicurezza, allineandoli alle soglie rivedute a livello UE. L’intervento deriva dall’esigenza di garantire coerenza con l’Accordo sugli appalti pubblici dell’OMC e con le revisioni periodiche delle soglie europee. Le nuove soglie sono pari a 431.000 EUR e 5.382.000 EUR, con applicazione dal 1o gennaio 2022.
Regolamento delegato che aggiorna le soglie di applicazione della direttiva 2009/81/CE per gli appalti di forniture, servizi e lavori nei settori della difesa e della sicurezza.
Ambito di applicazione
Si applica agli appalti di lavori, forniture e servizi disciplinati dalla direttiva 2009/81/CE, cioè agli appalti nel settore della difesa e della sicurezza aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori. L’intervento riguarda esclusivamente l’adeguamento delle soglie economiche di cui all’articolo 8 della direttiva, senza modificare il resto del regime sostanziale. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; le nuove soglie si applicano dal 1o gennaio 2022.
Regolamento delegato (UE) 2021/1950: aggiornamento delle soglie negli appalti di difesa e sicurezza
Il regolamento delegato interviene sulla direttiva 2009/81/CE per adeguare le soglie economiche che determinano l’applicabilità delle regole europee sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza. Il considerando richiama la necessità di allineare tali soglie alle revisioni effettuate in relazione all’Accordo sugli appalti pubblici dell’OMC e al quadro dell’Unione in materia di appalti settoriali.
Contesto e finalità
La Commissione precisa che l’Accordo sugli appalti pubblici, come modificato, mira alla reciproca apertura dei mercati tra le parti e si applica agli appalti che raggiungono o superano specifiche soglie espresse in diritti speciali di prelievo. Nel sistema UE, la direttiva 2014/25/UE prevede una verifica biennale delle soglie per garantirne la corrispondenza con l’accordo internazionale; poiché tali soglie sono state riviste, anche la direttiva 2009/81/CE deve essere aggiornata in modo coerente.
Modifica delle soglie dell’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE
Il cuore dell’intervento è la sostituzione dei valori monetari contenuti nell’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE:
- alla lettera a), la soglia di 428.000 EUR è sostituita da 431.000 EUR;
- alla lettera b), la soglia di 5.350.000 EUR è sostituita da 5.382.000 EUR.
La modifica incide quindi sul perimetro economico di applicazione delle procedure di aggiudicazione previste per gli appalti nel settore difesa e sicurezza, con effetti pratici per amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori e operatori economici interessati.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma le nuove soglie si applicano solo dal 1o gennaio 2022. Per i professionisti, ciò implica che la verifica della soglia rilevante va effettuata sulla base della data di avvio della procedura e della decorrenza espressamente prevista dall’atto.
Natura giuridica dell’atto
L’atto è adottato come regolamento delegato della Commissione ed è, come tale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle soglie per appalti di difesa e sicurezza
L’articolo 1 modifica l’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE sostituendo gli importi precedenti con le nuove soglie: 428.000 EUR diventa 431.000 EUR alla lettera a), e 5.350.000 EUR diventa 5.382.000 EUR alla lettera b).
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Natura e portata dell’atto
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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