Regolamento (UE) 2021/1948
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1948 della Commissione del 10 novembre 2021 concernente il trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti ai fini del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) e che abroga la decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento chiarisce come trattare, ai fini del calcolo dell’RNL, i rimborsi IVA spettanti a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per attività esenti. Stabilisce che tali rimborsi non vanno considerati IVA deducibile, ma altri trasferimenti correnti (D.7) oppure trasferimenti in conto capitale (D.9) secondo il SEC 2010. Abroga espressamente due precedenti atti della Commissione, sostituendoli in un quadro coerente con il regolamento RNL e con il Sistema europeo dei conti 2010.
Disciplina il trattamento statistico dei rimborsi IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per attività esenti ai fini del calcolo del reddito nazionale lordo (RNL).
Ambito di applicazione
Si applica, nell’ambito del calcolo degli aggregati di contabilità nazionale ai fini del regolamento (UE) 2019/516 sul RNL, ai rimborsi dell’IVA su acquisti effettuati da soggetti non imponibili e da soggetti imponibili per le loro attività esenti. Il regolamento rileva per tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; richiama le definizioni di soggetto imponibile e di attività esenti della direttiva 2006/112/CE. Non disciplina altri profili dell’IVA né il regime fiscale sostanziale dei rimborsi, ma solo il loro trattamento contabile/statistico nel SEC 2010.
Trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per attività esenti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1948 della Commissione interviene nel sistema delle regole statistiche utilizzate per il calcolo del reddito nazionale lordo (RNL) ai prezzi di mercato. La finalità è chiarire in modo uniforme, per garantire affidabilità, esaustività e comparabilità dei dati tra Stati membri, come debbano essere trattati nel Sistema europeo dei conti 2010 (SEC 2010) i rimborsi dell’IVA concessi a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si colloca nell’attuazione del regolamento (UE) 2019/516 sul RNL e si collega al regolamento delegato (UE) 2020/2147, che individua le questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica. Nei considerando la Commissione evidenzia che il SEC 2010 non descriveva in modo esplicito il trattamento di tali rimborsi e che, per assicurare confrontabilità tra Stati membri, era necessario un chiarimento normativo. Viene inoltre richiamata l’esigenza di coerenza con le definizioni e le norme contabili del SEC 2010.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda i rimborsi dell’IVA su acquisti spettanti a:
- soggetti non imponibili;
- soggetti imponibili per le loro attività esenti.
L’ambito è limitato al calcolo degli aggregati di contabilità nazionale ai fini del regolamento RNL. Il regolamento non modifica la disciplina sostanziale dell’IVA, ma solo la classificazione contabile/statistica dei rimborsi nel SEC 2010. Ai fini applicativi, il testo rinvia alla direttiva 2006/112/CE per la definizione di "soggetto imponibile" (articoli 9-13) e di "attività esenti" (articoli 132-137).
Regola di qualificazione contabile nel SEC 2010
Il nucleo della disciplina è contenuto nell’articolo 1. I rimborsi IVA interessati non devono essere considerati IVA deducibile. Devono invece essere registrati, secondo il SEC 2010, come:
- altri trasferimenti correnti (D.7), oppure
- trasferimenti in conto capitale (D.9).
Il regolamento non dettaglia ulteriormente i criteri di distinzione tra D.7 e D.9, limitandosi a fissare la regola classificatoria generale per i rimborsi in questione ai fini dell’RNL.
Abrogazione delle precedenti disposizioni
L’articolo 2 abroga:
- la decisione 1999/622/CE, Euratom;
- il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione.
Entrambi gli atti erano già dedicati al trattamento dei rimborsi IVA nel precedente quadro normativo sull’armonizzazione del reddito nazionale lordo. L’abrogazione serve a sostituire il precedente assetto con quello previsto dal nuovo regolamento RNL e dal SEC 2010.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la rilevanza del testo è prevalentemente tecnico-statistica: il regolamento incide sulla classificazione dei rimborsi IVA ai fini delle statistiche RNL e non sulla spettanza del rimborso in sé. La corretta imputazione come D.7 o D.9 assume rilievo per la compilazione e verifica dei dati di contabilità nazionale utilizzati nelle procedure europee relative al RNL.
Disposizioni principali
Trattamento dei rimborsi IVA nel calcolo dell’RNL
Ai fini del regolamento (UE) 2019/516, i rimborsi dell’IVA su acquisti a favore di soggetti non imponibili o di soggetti imponibili per attività esenti sono qualificati nel SEC 2010 come altri trasferimenti correnti (D.7) o trasferimenti in conto capitale (D.9), e non come IVA deducibile.
Definizioni richiamate dalla direttiva IVA
Per "soggetto imponibile" si applicano gli articoli da 9 a 13 della direttiva 2006/112/CE; per "attività esenti" si intende l’insieme delle attività elencate agli articoli da 132 a 137 della medesima direttiva.
Abrogazione degli atti precedenti
Sono abrogati la decisione 1999/622/CE, Euratom e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione, entrambi relativi al trattamento dei rimborsi IVA ai fini del precedente quadro sull’armonizzazione del RNL.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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