Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1947

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1947 della Commissione del 10 novembre 2021 riguardante la definizione del territorio geografico degli Stati membri ai fini del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) e che abroga la decisione 91/450/CEE, Euratom della Commissione e il regolamento (CE) n. 109/2005 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1947

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione chiarisce, ai fini del regolamento RNL, quale sia il territorio geografico degli Stati membri da prendere in considerazione per garantire dati sul reddito nazionale lordo affidabili, esaustivi e comparabili. La definizione rinvia al Sistema europeo dei conti 2010 e sostituisce la disciplina precedente contenuta nella decisione 91/450/CEE, Euratom e nel regolamento (CE) n. 109/2005. L’atto elenca inoltre, in allegato, i territori degli Stati membri inclusi nel perimetro rilevante, con alcune esclusioni espressamente indicate.

Definizione del territorio geografico degli Stati membri ai fini dell’armonizzazione del reddito nazionale lordo (RNL) ai prezzi di mercato.

Ambito di applicazione

Si applica, in tutta l’Unione europea, ai fini del regolamento (UE) 2019/516 sul RNL. Riguarda la definizione del "territorio economico" e, per il rinvio contenuto nel regolamento, l’individuazione del "territorio geografico" degli Stati membri da utilizzare per la compilazione, la verifica e il confronto dei dati RNL. Restano esclusi, secondo l’allegato, specifici territori non continentali o d’oltremare: per la Danimarca le isole Fær Øer e la Groenlandia; per la Francia e i Paesi Bassi i paesi e territori d’oltremare di cui all’allegato II TFUE.

Definizione del territorio geografico degli Stati membri ai fini del regolamento RNL

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1947 della Commissione precisa, in attuazione del regolamento (UE) 2019/516 sul reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato, quale debba essere il territorio geografico degli Stati membri da assumere a riferimento per la raccolta e il confronto dei dati RNL. La finalità dichiarata nei considerando è assicurare affidabilità, esaustività e comparabilità degli aggregati RNL tra gli Stati membri, in coerenza con il Sistema europeo dei conti 2010 (SEC 2010).

Finalità e contesto normativo

Il regolamento si colloca nell’ambito del sistema di verifica del RNL previsto dal regolamento (UE) 2019/516 e dal regolamento delegato (UE) 2020/2147, che individua le questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica. La Commissione chiarisce che la definizione del territorio geografico è necessaria per rendere omogenei i dati statistici e contabili utilizzati ai fini dell’RNL e per garantire la comparabilità tra Stati membri.

Definizioni richiamate

L’articolo 1 rinvia direttamente al regolamento (UE) n. 549/2013, allegato A, capitolo 2, paragrafi 2.05 e 2.06, per il significato di "territorio economico". Lo stesso articolo precisa che, nel contesto di tali disposizioni, il termine "territorio geografico" coincide con i territori degli Stati membri elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione.

Ambito territoriale

L’allegato contiene l’elenco dei territori degli Stati membri rilevanti ai fini dell’atto. Sono inclusi i territori dei 27 Stati membri, con esclusione espressa di:

  • isole Fær Øer e Groenlandia per il Regno di Danimarca;
  • paesi e territori d’oltremare sui quali la Repubblica francese esercita sovranità, come definiti nell’allegato II TFUE;
  • paesi e territori d’oltremare sui quali il Regno dei Paesi Bassi esercita sovranità, come definiti nell’allegato II TFUE.

Abrogazione della disciplina precedente

L’articolo 2 abroga due atti che regolavano in precedenza la materia: la decisione 91/450/CEE, Euratom e il regolamento (CE) n. 109/2005 della Commissione. Il nuovo regolamento sostituisce quindi integralmente la precedente definizione del territorio economico/geografico ai fini del RNL.

Entrata in vigore e forza vincolante

Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione del territorio economico e del territorio geografico

L’articolo 1 stabilisce che, ai fini del regolamento (UE) 2019/516, il termine "territorio economico" ha il significato previsto nell’allegato A, capitolo 2, paragrafi 2.05 e 2.06, del regolamento (UE) n. 549/2013 (SEC 2010). Ai fini di tali paragrafi, il termine "territorio geografico" corrisponde ai territori degli Stati membri elencati nell’allegato del presente regolamento.

Abrogazione degli atti precedenti

L’articolo 2 abroga la decisione 91/450/CEE, Euratom della Commissione e il regolamento (CE) n. 109/2005 della Commissione, che disciplinavano in precedenza la materia.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Elenco dei territori inclusi

L’allegato indica i territori degli Stati membri compresi nel territorio geografico rilevante ai fini del regolamento, includendo tutti gli Stati membri elencati e prevedendo espressamente alcune esclusioni per Danimarca, Francia e Paesi Bassi con riferimento ai rispettivi territori non continentali o d’oltremare.

Come è indicizzato

Materiestatistica europeacontabilità nazionalecooperazione amministrativamercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.