Regolamento (UE) 2021/1951
Regolamento delegato (UE) 2021/1951 della Commissione del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato adegua la soglia europea per le concessioni prevista dalla direttiva 2014/23/UE, al fine di mantenerla allineata alla soglia corrispondente dell’Accordo sugli appalti pubblici dell’OMC. La Commissione richiama la revisione biennale delle soglie e dispone che il nuovo importo si applichi dal 1° gennaio 2022. Si tratta di una modifica tecnica ma rilevante per determinare quando si applicano le regole europee di pubblicità e aggiudicazione delle concessioni.
Aggiornamento della soglia finanziaria per le concessioni prevista dalla direttiva 2014/23/UE, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ordinamento dell’Unione a decorrere dal 1° gennaio 2022 e riguarda le soglie economiche rilevanti per l’aggiudicazione delle concessioni ai sensi della direttiva 2014/23/UE. Incide su enti aggiudicatori e amministrazioni aggiudicatrici che applicano la direttiva, ai fini del rispetto coordinato degli obblighi derivanti dall’Accordo sugli appalti pubblici (GPA) come modificato. La modifica concerne la soglia delle concessioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, portandola a 5.382.000 EUR.
Soglie delle concessioni
Il regolamento delegato (UE) 2021/1951 della Commissione aggiorna la soglia economica prevista dalla direttiva 2014/23/UE per le concessioni. L’intervento è motivato dall’esigenza di mantenere l’allineamento tra la disciplina dell’Unione e l’Accordo sugli appalti pubblici (GPA) dell’OMC, come modificato, che fissa soglie periodicamente riviste.
Contesto e finalità
La Commissione richiama il fatto che uno degli obiettivi della direttiva 2014/23/UE è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici di rispettare simultaneamente gli obblighi derivanti dall’accordo internazionale sugli appalti pubblici. Poiché la soglia UE delle concessioni deve corrispondere a quella dell’accordo, è necessario adeguare l’importo dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva.
Modifica normativa
La modifica è puntuale: nell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, l’importo di "5 350 000 EUR" è sostituito con "5 382 000 EUR". Il regolamento non introduce nuove procedure o nuovi obblighi sostanziali, ma incide sul perimetro applicativo della disciplina europea sulle concessioni, rilevante per la determinazione delle procedure di evidenza pubblica da seguire.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione decorre dal 1° gennaio 2022. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Rilevanza pratica
Per gli operatori pubblici e per i professionisti che assistono stazioni appaltanti e imprese, la conseguenza principale è la necessità di verificare la soglia aggiornata per stabilire se una concessione rientri nel regime armonizzato della direttiva 2014/23/UE a partire dal 1° gennaio 2022. La modifica è coerente con il meccanismo biennale di revisione delle soglie previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva.
Disposizioni principali
Aggiornamento della soglia delle concessioni
All’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, l’importo di 5.350.000 EUR è sostituito da 5.382.000 EUR. La modifica serve ad allineare la soglia della direttiva alla soglia prevista dall’Accordo sugli appalti pubblici modificato.
Decorrenza e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022. Le soglie per gli anni 2022 e 2023 sono quindi quelle risultanti da tale aggiornamento.
Base giuridica e finalità di coordinamento internazionale
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2014/23/UE. Il considerando richiama la decisione 2014/115/UE del Consiglio e il protocollo di modifica dell’Accordo sugli appalti pubblici, evidenziando l’esigenza di garantire coerenza tra disciplina UE e obblighi internazionali.
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