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Sentenza

Sentenza n. 271/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento datato 5 febbraio 2025, notificato in pari data, -OMISSIS-, con il quale è stata decretata la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato a favore del ricorrente in data 4 febbraio 2024 su istanza del datore di lavoro, sig. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente

Giustizia amministrativa202500543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale, adottata il 5 febbraio 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato su istanza del datore di lavoro. Il TAR aveva inizialmente sospeso l’efficacia della revoca e disposto il riesame da parte dell’Amministrazione. In esecuzione dell’ordinanza cautelare, l’Amministrazione ha rivalutato la posizione e, con un nuovo provvedimento del 17 luglio 2025, ha confermato la revoca sulla base dell’incapacità reddituale del datore di lavoro. Il Ministero ha quindi eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della nuova determinazione. Il ricorrente, dopo il deposito del nuovo provvedimento, non ha svolto ulteriori difese né lo ha impugnato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il nuovo provvedimento, adottato dall’Amministrazione in esecuzione dell’ordinanza cautelare, ha rivalutato la posizione del ricorrente e confermato la revoca sulla base dell’incapacità reddituale del datore di lavoro. Poiché tale nuova determinazione non è stata impugnata, il ricorrente non conserva un interesse attuale alla rimozione dell’originario provvedimento, anche se il nuovo atto non è satisfattivo e riproduce o aggrava la lesione. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della definizione in rito e degli interessi sottesi alla controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità quando sopravviene una situazione che fa venir meno l’interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicate alla definizione della controversia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Sopravviene la carenza di interesse al ricorso quando l’Amministrazione, in esecuzione di un’ordinanza cautelare, adotta un nuovo provvedimento che rivaluta la posizione dell’interessato e modifica la situazione giuridica o fattuale oggetto del giudizio, anche qualora il nuovo atto non sia satisfattivo e reiteri o aggravi la lesione.
  • La mancata impugnazione del nuovo provvedimento amministrativo che sostituisce o comunque modifica l’atto originariamente impugnato comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla rimozione del primo atto.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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